Art. 25. 
  1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge
sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con  decreto
del Presidente della Repubblica, udito il  parere  del  Consiglio  di
Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta
dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia.