Art. 26.
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31
gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n.
1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-
ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39
della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e
ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma
secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma
1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi
internazionali.
Note all'art. 26:
- La legge n. 555/1912 recava norme sulla cittadinanza.
- La legge n. 108/1z926 recava: "Modificazioni ed
aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla
cittadinanza".
- Il R.D.L. n. 1997/1934 recava: "Modificazioni alla
legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza".
- L'art. 143- ter del codice civile, aggiunto dall'art.
25 della legge 19 maggio 1975, n. 151, era cosi' formulato:
"Art. 143- ter (Cittadinanza della moglie). - La moglie
conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa
rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del
mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una
cittadinanza straniera".
- La legge n. 123/1983 recava: "Disposizioni in materia
di cittadinanza". L'art. 5, comma secondo, della medesima
legge cosi' disponeva: "Nel caso di doppia cittadinanza, il
figlio dovra' optare per una sola cittadinanza entro un
anno dal raggiungimento della maggiore eta'".
- L'art. 39 della legge n. 184/1983 (Disciplina della
adozione e dell'affidamento dei minori) cosi' recitava:
"Art. 39. - Il minore di nazionalita' straniera adottato
da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto
tale cittadinanza.
La disposizione del precedente comma si applica anche
nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore
della presente legge".
- L'art. 1, comma 1, della legge n. 180/1986
(Modificazioni all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n.
123, recante disposizioni in materia di cittadinanza) cosi'
recitava: "Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui
all'art. 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n.
123, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore della
nuova legge organica sulla cittadinanza".