Art. 26. 
  1. Sono abrogati la legge 13 giugno  1912,  n.  555,  la  legge  31
gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge  1›  dicembre  1934,  n.
1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517,  l'articolo  143-
ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39
della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e
ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 
  2. E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma
secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1,  comma
1, della legge 15 maggio 1986, n. 180. 
  3. Restano  salve  le  diverse  disposizioni  previste  da  accordi
internazionali. 
 
          Note all'art. 26:
             - La legge n. 555/1912 recava norme sulla cittadinanza.
             -  La  legge  n.  108/1z926  recava:  "Modificazioni  ed
          aggiunte   alla   legge  13  giugno  1912,  n.  555,  sulla
          cittadinanza".
             - Il R.D.L. n.  1997/1934  recava:  "Modificazioni  alla
          legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza".
             -  L'art. 143- ter del codice civile, aggiunto dall'art.
          25 della legge 19 maggio 1975, n. 151, era cosi' formulato:
             "Art. 143- ter (Cittadinanza della moglie). - La  moglie
          conserva  la  cittadinanza  italiana,  salvo  sua  espressa
          rinunzia,  anche  se  per  effetto  del  matrimonio  o  del
          mutamento  di  cittadinanza  da parte del marito assume una
          cittadinanza straniera".
             - La legge n. 123/1983 recava: "Disposizioni in  materia
          di  cittadinanza".  L'art. 5, comma secondo, della medesima
          legge cosi' disponeva: "Nel caso di doppia cittadinanza, il
          figlio dovra' optare per una  sola  cittadinanza  entro  un
          anno dal raggiungimento della maggiore eta'".
             -  L'art.  39  della legge n. 184/1983 (Disciplina della
          adozione e dell'affidamento dei minori) cosi' recitava:
             "Art. 39. - Il minore di nazionalita' straniera adottato
          da coniugi di cittadinanza  italiana  acquista  di  diritto
          tale cittadinanza.
             La  disposizione  del  precedente comma si applica anche
          nei confronti degli adottati prima dell'entrata  in  vigore
          della presente legge".
             -   L'art.   1,   comma   1,  della  legge  n.  180/1986
          (Modificazioni all'art. 5 della legge 21  aprile  1983,  n.
          123, recante disposizioni in materia di cittadinanza) cosi'
          recitava:  "Il  termine per l'esercizio dell'opzione di cui
          all'art. 5, secondo comma, della legge 21 aprile  1983,  n.
          123, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore della
          nuova legge organica sulla cittadinanza".