Art. 27.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI