Art. 4.
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno
degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini
per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e
dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza
italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche
all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore eta', risiede legalmente
da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro
un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza
italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta',
diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana entro un anno dalla suddetta data.