Art. 9. 
  1. La cittadinanza italiana puo' essere concessa  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica,  sentito  il  Consiglio  di  Stato,  su
proposta del Ministro dell'interno: 
    a) allo straniero del quale il padre  o  la  madre  o  uno  degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati  cittadini  per
nascita, o che e' nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi
i casi, vi risiede legalmente da  almeno  tre  anni,  comunque  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); 
    b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano  che
risiede legalmente nel territorio della Repubblica da  almeno  cinque
anni successivamente alla adozione; 
    c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per
almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; 
    d) al cittadino di uno Stato membro delle  Comunita'  europee  se
risiede legalmente  da  almeno  quattro  anni  nel  territorio  della
Repubblica; 
    e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque  anni  nel
territorio della Repubblica; 
    f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel
territorio della Repubblica. 
  2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  sentito   il
Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
degli affari  esteri,  la  cittadinanza  puo'  essere  concessa  allo
straniero quando  questi  abbia  reso  eminenti  servizi  all'Italia,
ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.