Art. 2. 1. Nell'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 11 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole "articolo 319- bis" sono inserite le seguenti: ", nell'articolo 319- ter".
Nota all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 321 del codice penale, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 86/1990, poi modificato dall'art. 2 della legge qui pubblicata: Art. 321 (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319- bis , nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'".