Art. 2.
  1.  Nell'articolo  321   del   codice   penale,   come   sostituito
dall'articolo  11  della  legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole
"articolo 319- bis" sono inserite le seguenti: ", nell'articolo  319-
ter".
 
          Nota all'art. 2:
             - Si trascrive il testo dell'art. 321 del codice penale,
          come  sostituito  dall'art.  11 della legge n. 86/1990, poi
          modificato dall'art. 2 della legge qui pubblicata:
             Art. 321 (Pene per il corruttore). - Le  pene  stabilite
          nel  primo  comma  dell'art.  318, nell'art. 319, nell'art.
          319- bis , nell'art.  319-ter e nell'art. 320 in  relazione
          alle   suddette  ipotesi  degli  articoli  318  e  319,  si
          applicano anche a chi da' o promette al pubblico  ufficiale
          o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra
          utilita'".