Art. 3.
  1.  Nell'articolo  322   del   codice   penale,   come   sostituito
dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1990, n. 86, al secondo comma,
dopo la parola "doveri," sono inserite le seguenti: "il colpevole".
 
          Nota all'art. 3:
             - Si trascrive il testo dell'art. 322 del codice penale,
          come  sostituito  dall'art. 12 dellal legge n. 86/1990, poi
          modificato dall'art. 3 della legge qui pubblicata:
             "Art. 322  (Istigazione  alla  corruzione).  -  Chiunque
          offre  o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un
          pubblico ufficiale  o  ad  un  incaricato  di  un  pubblico
          servizio che riveste la qualita' di pubblico impiegato, per
          indurlo  a  compiere  un  atto  del  suo ufficio, soggiace,
          qualora l'offerta o la promessa  non  sia  accettata,  alla
          pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un
          terzo.
             Se  l'offerta  o  la  promessa  e'  fatta per indurre un
          pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico  servizio
          ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
          fare  un  atto  contrario  ai  suoi  doveri,  il  colpevole
          soggiace,  qualora  l'offerta  o  la   promessa   non   sia
          accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un
          terzo.
             La  pena  di  cui  al primo comma si applica al pubblico
          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
          riveste la qualita' di pubblico impiegato che sollecita una
          promessa  o dazione di denaro od altra utilita' da parte di
          un privato per le finalita' indicate dall'art. 318.
             La pena di cui al secondo comma si applica  al  pubblico
          ufficiale  o  all'incaricato  di  un  pubblico servizio che
          sollecita  una  promessa  o  dazione  di  denaro  od  altra
          utilita'  da  parte di un privato per le finalita' indicate
          dall'art. 319".