Art. 3. 1. Nell'articolo 322 del codice penale, come sostituito dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1990, n. 86, al secondo comma, dopo la parola "doveri," sono inserite le seguenti: "il colpevole".
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 322 del codice penale, come sostituito dall'art. 12 dellal legge n. 86/1990, poi modificato dall'art. 3 della legge qui pubblicata: "Art. 322 (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita' di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate dall'art. 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate dall'art. 319".