Art. 4.
  1.  All'articolo   357   del   codice   penale,   come   sostituito
dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  al  primo  comma,  la  parola "giurisdizionale" e' sostituita
dalla seguente: "giudiziaria";
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Agli  stessi  effetti  e'  pubblica  la  funzione   amministrativa
disciplinata  da  norme  di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta'
della pubblica amministrazione o  dal  suo  svolgersi  per  mezzo  di
poteri autoritativi o certificativi".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 7 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Nota all'art. 4:
             - Si trascrive il testo dell'art. 357 del codice penale,
          come  sostituito  dall'art.  17 della legge n. 86/1990, poi
          modificato dall'art. 4 della legge qui pubblicata:
             "Art. 357  (Nozione  del  pubblico  ufficiale).  -  Agli
          effetti  della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro
          i  quali  esercitano  una  pubblica  funzione  legislativa,
          giudiziaria o amministrativa.
            Agli    stessi    effetti   e'   pubblica   la   funzione
          amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico  e
          da  atti  autoritativi  e caratterizzata dalla formazione e
          dalla  manifestazione   della   volonta'   della   pubblica
          amministrazione  o  dal  suo  svolgersi per mezzo di poteri
          autoritativi o certificativi".