Art. 2. 
  1. I progetti esecutivi degli interventi, inseriti nel piano di cui
all'articolo 1, comma 6, che concernono i beni statali o i  beni  non
statali  per  i  quali  lo  Stato   interviene   direttamente,   sono
predisposti dai competenti organi periferici del Ministero per i beni
culturali e ambientali. 
  2. La predisposizione dei progetti di cui al comma 1,  in  caso  di
motivata impossibilita', puo' essere affidata dai responsabili  degli
organi  periferici,  mediante  apposita  convenzione,   ad   istituti
universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi
per gli incarichi affidati gravano sugli  stanziamenti  iscritti  nel
piano di cui all'articolo 1, comma 6, per i singoli interventi. 
  3. I progetti per i quali lo Stato interviene  con  contributo,  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, sono predisposti a cura e  spese  dei
soggetti promotori. 
  4. I progetti esecutivi degli interventi inseriti nel piano di  cui
all'articolo 1, comma 6 - con l'indicazione dei tempi  necessari  per
l'esecuzione - sono approvati dai competenti  organi  periferici  del
Ministero per i beni culturali  e  ambientali,  fino  ad  un  importo
complessivo della spesa  di  lire  1.000  milioni,  e  dal  direttore
generale del competente ufficio centrale, per importi superiori  fino
a lire 1.500 milioni, in deroga a quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,  come  da  ultimo
modificato dalla legge 25 maggio 1978, n.  233.  Il  predetto  limite
puo' essere aggiornato ogni anno con decreto del Ministro per i  beni
culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti,
adottati dagli organi  periferici  e  dai  direttori  generali,  sono
sottoposti  al  solo  controllo  successivo  in  sede  di  rendiconto
contabile. 
  5.  I   progetti   per   il   censimento,   l'inventariazione,   la
precatalogazione e  la  catalogazione,  inseriti  nel  piano  di  cui
all'articolo 1, comma 6, devono riguardare in via prioritaria i  beni
esposti a maggior rischio di sottrazione e distruzione.  Essi  devono
prevedere un censimento o una inventariazione  di  massima  dei  beni
archivistici e una precatalogazione dei beni storico-artistici, anche
in vista  dell'attuazione  del  mercato  unico  europeo,  quali  beni
costituenti il patrimonio culturale nazionale secondo quanto disposto
dall'articolo 1, comma 3, della legge  19  aprile  1990,  n.  84.  Le
modalita'  tecniche  del  censimento,   dell'inventariazione,   della
precatalogazione e della catalogazione sono  dettate  dai  competenti
istituti e uffici centrali del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali. Ogni progetto, anche in  corso,  finanziato  dallo  Stato
deve  rispondere  ai  criteri  catalografici  definiti  dai  predetti
istituti ed uffici. 
 
          Note all'art. 2:
             -  Il D.P.R. n. 748/1972, come modificato dalla legge 25
          maggio 1978,  n.  233,  reca:  "Disciplina  delle  funzioni
          dirigenziali  nelle  amministrazioni  dello Stato, anche ad
          ordinamento autonomo".
             - Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n.  84/1990
          (Piano   organico   di  inventariazione,  catalogazione  ed
          elaborazione della carta del rischio  dei  beni  culturali,
          anche  in  relazione  all'entrata in vigore dell'Atto unico
          europeo: primi interventi) e' il  seguente:    "3.  I  beni
          culturali,  in  quanto  elementi costitutivi dell'identita'
          culturale  della  Nazione,  per  quanto  riguarda il regime
          della circolazione, non sono assimilabili a merci".