Art. 2. 1. I progetti esecutivi degli interventi, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, che concernono i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali. 2. La predisposizione dei progetti di cui al comma 1, in caso di motivata impossibilita', puo' essere affidata dai responsabili degli organi periferici, mediante apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, per i singoli interventi. 3. I progetti per i quali lo Stato interviene con contributo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono predisposti a cura e spese dei soggetti promotori. 4. I progetti esecutivi degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6 - con l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione - sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, fino ad un importo complessivo della spesa di lire 1.000 milioni, e dal direttore generale del competente ufficio centrale, per importi superiori fino a lire 1.500 milioni, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come da ultimo modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233. Il predetto limite puo' essere aggiornato ogni anno con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto contabile. 5. I progetti per il censimento, l'inventariazione, la precatalogazione e la catalogazione, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, devono riguardare in via prioritaria i beni esposti a maggior rischio di sottrazione e distruzione. Essi devono prevedere un censimento o una inventariazione di massima dei beni archivistici e una precatalogazione dei beni storico-artistici, anche in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, quali beni costituenti il patrimonio culturale nazionale secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge 19 aprile 1990, n. 84. Le modalita' tecniche del censimento, dell'inventariazione, della precatalogazione e della catalogazione sono dettate dai competenti istituti e uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali. Ogni progetto, anche in corso, finanziato dallo Stato deve rispondere ai criteri catalografici definiti dai predetti istituti ed uffici.
Note all'art. 2: - Il D.P.R. n. 748/1972, come modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". - Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 84/1990 (Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi) e' il seguente: "3. I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identita' culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili a merci".