Art. 5. 1. Per la realizzazione degli interventi e per la effettuazione delle altre spese gravanti sui capitoli ordinari del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6, relative alla formazione dei piani, e le disposizioni dell'articolo 2 relative alla predisposizione dei progetti, le disposizioni dell'articolo 3 rela- tive all'accreditamento e alla spesa dei fondi occorrenti, nonche' quella dell'articolo 4. 2. Per le spese di progettazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), promossi dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, e da essi progettati e diretti, e' riservata una quota non superiore al 5 per cento.