Art. 5. 
  1. Per la realizzazione degli interventi  e  per  la  effettuazione
delle altre spese gravanti sui capitoli  ordinari  del  bilancio  del
Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali  si  applicano   le
disposizioni  dell'articolo  1,  commi  4,  5  e  6,  relative   alla
formazione dei piani, e le disposizioni dell'articolo 2 relative alla
predisposizione dei progetti, le disposizioni dell'articolo  3  rela-
tive all'accreditamento e alla spesa dei  fondi  occorrenti,  nonche'
quella dell'articolo 4. 
  2.  Per  le  spese  di  progettazione  degli  interventi   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), promossi dagli organi periferici
del Ministero per i beni culturali e ambientali, e da essi progettati
e diretti, e' riservata una quota non superiore al 5 per cento.