Art. 10.
 
   1.  Il primo comma dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1976, n.
3, e' sostituito dal seguente:
   "Non e' consentita  l'iscrizione  in  piu'  albi  provinciali  dei
dottori agronomi e forestali".
 
          Nota all'art. 10:
 
             - Il testo dell'art. 33 della legge n. 3/1976, cosi come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
 
             "Art.   33   (Divieto  di  iscrizioni  in  piu'  albi  -
          Variazioni   dello    stato    giuridico-professionale    -
          Trasferimenti). Non e' consentita l'iscrizione in piu' albi
          provinciali dei dottori agronomi e forestali.
 
             Nel   caso   di   variazione   dello   stato  giuridico-
          professionale e nel caso di  trasferimento  per  cambio  di
          residenza  l'iscritto  e'  tenuto  a  darne comunicazione,a
          mezzo di  lettera  raccomandata  al  consiglio  dell'ordine
          entro sessanta giorni.
 
             Gli  iscritti  all'albo  che si trasferiscono all'estero
          potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine  nel
          quale figurano iscritti prima dell'espatrio.
 
             Non  e' ammesso il trasferimento della iscrizione quando
          il  richiedente  e'  sottoposto  a  procedimento  penale  o
          disciplinare,ovvero e' sospeso dall'albo".