Art. 12.
 
   1.   L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione  di  dottore  agronomo  e  dottore  forestale,   previsto
dall'articolo  1  della legge 8 dicembre 1956, n.1378, e' finalizzato
all'accertamento  della  conoscenza  delle  normative  che   regolano
l'attivita'  professionale nonche' ad una verifica delle capacita' di
uso del sapere tecnico-professionale e dell'attitudine  all'esercizio
della professione.
 
   2.   Per   le   finalita'   di   cui   al  comma  1,  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai  sensi
dell'articolo  3  della  legge  8  dicembre 1956, n. 1378, sentito il
Ministro della pubblica istruzione, provvede,  entro  novanta  giorni
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un
regolamento che definisce i contenuti specifici all'esame e le  norme
concernenti lo svolgimento delle prove.
 
          Nota all'art. 12:
 
             - Il testo degli articoli 1 e 3 della legge n. 1378/1956
          (Esami   di   Stato  di  abilitazione  all'esercizio  delle
          professioni) e' il seguente:
 
             "Art. 1. -  Sono  riattivati  gli  esami  di  Stato  per
          l'abilitazione  all'esercizio  delle professioni di medico-
          chirurgo,  chimico,  farmacista,   ingegnere,   architetto,
          agronomo, veterinario, perito forestale e della professione
          di  dottore  commercialista  nonche'  di abilitazione nelle
          discipline statistiche.
             I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove  in
          citta'  sedi  di  ordini o collegi professionali. Tali sedi
          saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art.
          3".
 
             "Art. 3. - Gli esami  hanno  carattere  specificatamente
          professionale.
             I   programmi  degli  esami  sono  determinati  mediante
          regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione,sentito
          il parere della sezione I del consiglio superiore  e  degli
          ordini  professionali  nazionali. Con lo stesso regolamento
          vengono fissate anche le norme concernenti  lo  svolgimento
          degli esami.
             L'art. 6 del R.D.L. 27 gennaio 1944, n.51 e' abrogato".