Art. 13. 1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte da un presidente, designato dalla federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonche'da quattro membri liberi professionisti designati dalla medesima federazione e da tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facolta' di agraria avente sede nella citta' in cui si svolge l'esame o, citta' piu' vicina. 2. Il giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso collegialmente dalla commissione. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art.2 della citata legge n. 1378/1956 e' il seguente: "Art. 2. - Le commissioni giuridicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne des- ignate dai competenti ordini o collegi professionali. Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3".