Art. 13.
 
   1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2 della legge 8
dicembre  1956,  n.  1378,  sono  nominate  con  decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  e  sono
composte  da  un  presidente,  designato  dalla federazione regionale
degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali,  nonche'da
quattro   membri   liberi  professionisti  designati  dalla  medesima
federazione e da tre  membri  scelti  tra  i  professori  ordinari  o
associati  della  facolta' di agraria avente sede nella citta' in cui
si svolge l'esame o, citta' piu' vicina.
 
   2. Il giudizio complessivo  sul  candidato  deve  essere  espresso
collegialmente dalla commissione. In  caso di parita' prevale il voto
del presidente.
 
          Nota all'art. 13:
 
             - Il testo dell'art.2 della citata legge n. 1378/1956 e'
          il seguente:
 
             "Art. 2. - Le commissioni giuridicatrici degli esami, di
          cui  al  precedente  art.  1, sono nominate con decreto del
          Ministro per  la  pubblica  istruzione  e  composte  di  un
          presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o
          fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne des-
          ignate  dai  competenti  ordini o collegi professionali. Il
          numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per
          ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al  successivo
          art. 3".