Art. 14.
 
   1.  Con  modalita'  definite  mediante  apposito  regolamento,  da
adottarsi nelle forme di cui all'articolo 12, comma  2,  nella  prima
attuazione  della  presente  legge  e'  tenuta  una sessione speciale
dell'esame di Stato per l'abilitazione, consistente in  un  colloquio
di  idoneita',  alla  quale  sono  ammessi  i dipendenti privati ed i
dipendenti pubblici che richiedano  l'iscrizione  all'albo  ai  sensi
dell'articolo  3  della  legge  7 gennaio 1976, n. 3, come modificato
dalla presente legge, che presentino i seguenti requisiti:
     a) possesso del titolo di studio di cui   all'articolo  1  della
citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge;
     b)   svolgimento   continuativo   come  dipendente,  al  momento
dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno cinque anni di
una delle attivita' di cui all'articolo 2 della citata legge n. 3 del
1976, come modificato dalla presente legge.
 
          Nota all'art. 14:
 
             - Per il nuovo testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge
          3/1976 si vedano, rispettivamente, gli articoli 1,  2  e  3
          della presente legge.