Art. 15.
 
   1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data
di  entrata  in vigore della presente legge, provvede ad apportare le
eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di  esecuzione
della  legge  7  gennaio  1976,  n.  3,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, conseguenti  alle
modificazioni  ed  integrazioni  apportate  dalla presente legge alla
citata legge n. 3 del 1976.
 
     La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica  italiana.    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti   di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
     Data a Roma, addi' 10 febbraio 1992
 
                               COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
 
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