Art. 15. 1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, conseguenti alle modificazioni ed integrazioni apportate dalla presente legge alla citata legge n. 3 del 1976. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI _______