Art. 2.
 
   1.  L'articolo  2  della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito
dal seguente:
 
   "Art.2. - Attivita' professionale. - 1.  Sono  di  competenza  dei
dottori  agronomi  e  dei  dottori  forestali  le  attivita'  volte a
valorizzare e gestire i  processi  produttivi  agricoli,zootecnici  e
forestale,  a  tutelare  l'ambiente  e,  in  generale,  le  attivita'
riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di  competenza  dei
dottori agronomi e dei dottori forestali:
     a)    la   direzione,   l'amministrazione,   la   gestione,   la
contabilita', la curatela e la consulenza, singola o  di  gruppo,  di
imprese  agrarie,  zootecniche  e  forestali  e  delle  industrie per
l'utilizzazione,  la  trasformazione  e  la  commercializzazione  dei
relativi prodotti;
     b) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la
liquidazione,  la  misura,  la  stima,  la contabilita' e il collaudo
delle opere di trasformazione e di miglioramento  fondiario,  nonche'
delle  opere  di  bonifica  e delle opere di sistemazione idraulica e
forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di  difesa  e
conservazione  del  suolo  agrario,  sempreche' queste ultime, per la
loro  natura  prevalentemente  extra-agricola  o   per   le   diverse
implicazioni   professionali,   non  richiedono  anche  la  specifica
competenza di professionisti di altra estrazione;
     c) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il  collaudo  di
opere  inerenti  ai rimboscamenti, alle utilizzazioni forestali, alle
piste da sci  ed  attrezzature  connesse,  alla  conservazione  della
natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
     d) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la
liquidazione,  la  misura,  la stima, la contabilita' ed il collaudo,
compresa la certificazione  statistica  ed  antincendio,  dei  lavori
relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie
agrarie  e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, del  decreto-legge  27  aprile  1990,
n.90,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.
165, nonche' dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali  di
prevalente  interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi
compresi gli invasi artificiali che non  rientrano  nelle  competenze
del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
     e)   tutte   le   operazioni   dell'estimo  in  generale  e,  in
particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari,  capitali
agrari,  produzioni  animali  e vegetali dirette o derivate, mezzi di
produzione,  acque,  danni,  espropiazioni,  servitu'  nelle  imprese
agrarie,    zootecniche   e   forestali   e   nelle   industrie   per
l'utilizzazione,  la  trasformazione  e  la  commercializzazione  dei
relativi prodotti;
     f)  i  bilanci,  la  contabilita',  gli  inventari e quant'altro
attiene  alla  amministrazione  delle  aziende  e  imprese   agrarie,
zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei
relativi   prodotti   e  all'amministrazione  delle  associazioni  di
produttori, nonche' le consegne e riconsegne di fondi rustici;
     g)  l'accertamento  di  qualita'  e  quantita'  delle produzioni
agricole, zootecniche e forestali e delle relative  industrie,  anche
in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
     h)  la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attivita'
di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
     i) i lavori e gli incarichi riguardanti  la  coltivazione  delle
piante,  la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli
animali, nonche' la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la
trasformazione dei relativi prodotti;
     l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo dei
lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e  dell'atmosfera,
ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e
di  cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo
smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di
rifiuti  urbani,  nonche'  la  realizzazione  di  barriere   vegetali
antirumore;
     m)  i  lavori  catastali,  topografici e cartografici sia per il
catasto rustico che per il catasto urbano;
     n) la  valutazione  per  la  liquidazione  degli  usi  civici  e
l'assistenza  della parte nella stipulazione di contratti individuali
e collettivi nelle materie di competenza;
     o) le  analisi  fisico-chimico-microbiologiche  del  suolo,  dei
mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e
le  analisi,  anche  organolettiche,  dei prodotti agro-industriali e
l'interpretazione delle stesse;
     p) la statistica, le  ricerche  di  mercato,  il  marketing,  le
attivita'   relative   alla   cooperazione  agricolo-forestale,  alla
industria di  trasformazione  dei  prodotti  agricoli,  zootecnici  e
forestali  ed  alla  loro  commercializzazione,  anche organizzata in
associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
     q)  gli  studi  di  assetto  territoriale  ed  i  piani  zonali,
urbanistici  e  paesaggistici;  la programmazione, per quanto attiene
alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti citta'-campagna;  i
piani  di  sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di
specifici  studi  per  la  classificazione  del  territorio   rurale,
agricolo e forestale;
     r)  lo  studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la misura, la  stima,  la  contabilita'  ed  il  collaudo  di  lavori
inerenti  alla  pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per
la tutela dell'ambiente; la valutazione di  impatto  ambiente  ed  il
successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e
la  fauna;  i  piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli
ambiti naturali,  urbani  ed  extraurbani;  i  piani  ecologici  e  i
rilevamenti del patrimonio agricolo e  forestale;
     s)  lo  studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la misura, la  stima,  la  contabilita'  ed  il  collaudo  di  lavori
inerenti  alla  valutazione  delle risorse idriche ed ai piani per la
loro utilizzazione sia a scopo  irriguo  che  per  le  necessita'  di
approvvigionamento nel territorio rurale;
     t)  lo  studio,  la progettazione, la direzione e il collaudo di
interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
     u)  la  progettazione  e  la direzione dei lavori di costruzioni
rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18  della  legge  2
febbraio 1974, n. 64;
     v)   la   progettazione,   la  direzione,  la  sorveglianza,  la
liquidazione, la misura, la contabilita' ed  il  collaudo  di  lavori
relativi  al  verde  pubblico,  anche  sportivo, e privato, ai parchi
naturali urbani ed extraurbani nonche' ai giardini  e  alle  opere  a
verde in generale;
     z)  il  recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione
di territori rurali, agricoli e forestali;  il  recupero  di  cave  e
discariche nonche' di ambienti naturali;
     aa)   le  funzioni  peritali  e  di  arbitrato  in  ordine  alle
attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
     bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e  le
operazioni  riguardanti  il  credito  ed  il  contenzioso  tributario
attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
     cc) le attivita', le operazioni e  le  attribuzioni  comuni  con
altre  categorie  professionali  ed  i  particolare quelle richiamate
nell'articolo 19 del regio  decreto  11  febbraio  1929,  n.274,  ivi
comprese   quelle   elencate   sotto   le   lettere   a),d),f),m),n),
dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n.274 del 1929 e  di  cui
all'articolo  1  del  regio decreto 16 novembre 1939, n.2229, ed agli
articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle
competenze dei geometri.
 
   2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la  facolta'  di
svolgere  le  attivita' di cui al comma 1 anche in settori diversi da
quelli ivi indicati quando siano connesse o  dipendenti  da  studi  o
lavori di loro specifica competenza.
 
   3.  Per  gli  incarichi  di  notevole  complessita' sono ammessi i
lavori di gruppo, formato da piu' professionisti,  se  necessario  ed
opportuno  anche di categorie professionali diverse, responsabili con
firma congiunta. Sono di norma  da  espletare  in  collaborazione  di
gruppo  interdisciplinare  gli  incarichi relativi alle bonifiche con
impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi  alla  difesa
del  suolo  ed  alla regimazione delle acque se attuate con strutture
complesse e su aree di notevole  estensione,  nonche'  gli  incarichi
relativi   alla  pianificazione  che  non  sia  limitata  all'aspetto
agricolo e rurale,  con  particolare  riguardo  ai  piani  regolatori
generali ed ai programmi di fabbricazione.
 
   4.  L'elencazione  di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di
ogni altra attivita' professionale dei dottori agronomi e dei dottori
forestali,  ne'  di  quanto  puo'  formare   oggetto   dell'attivita'
professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti".
 
          Nota all'art. 2:
 
           - Il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n.90/1990. (Disposizioni
          in  materia  di  determinazione  del  reddito ai fini delle
          imposte sui redditi, di rimborsi  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto   e   di  contenzioso  tributario,  nonche'  altre
          disposizioni urgenti) prevede che: "Le costruzioni indicate
          nella lettera a) del comma 1 dell'art,39  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,
          nonche' le altre costruzioni o porzioni di catasto edilizio
          urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del  Ministro
          delle  finanze,  da  pubblicare  entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, saranno em-
          anate le norme per l'attuazione  della  disciplina  dettata
          dalla  lettera  f)  del  comma  1  e  per  le  procedure di
          iscrizione al catasto".
 
           - Il testo degli articoli 17 e 18  della  legge  n.64/1974
          (Provvedimenti   per   le   costruzioni   con   particolari
          prescrizioni per le zone sismiche) e' il seguente:
 
             "Art. 17 (Denuncia dei lavori,  presentazione  ed  esame
          dei  progetti).    -  Nelle zone sismiche di cui all'art. 3
          della  presente  legge,  chiunque   intenda   procedere   a
          costruzioni,  riparazioni  e  sopraelevazioni,  e' tenuto a
          darne  preavviso  scritto,notificato  a  mezzo  del   messo
          comunale  o  mediante  lettera raccomandata con ricevuta di
          ritorno,conteporaneamente,  al   sindaco   ed   all'ufficio
          tecnico  della  regione  o  all'ufficio  del  genio  civile
          secondo  le   competenze   vigenti,indicando   il   proprio
          domicilio,il   nome  e  la  residenza  del  progettista,del
          direttore dei lavori e dell'appaltatore.
 
             Alla domanda deve essere  unito  il  progetto,in  doppio
          esemplare      e      debitamente     firmato     da     un
          ingegnere,architetto,geometra  o  perito   edile   iscritto
          nell'albo,  nei  limiti delle rispettive competenze,nonche'
          dal direttore dei lavori.
 
            Il  progetto  deve  essere  esauriente  per  planimetria,
          piante,   prospetti   e  sezioni  ed  accompagnato  da  una
          relazione  tecnica,  dal  fascicolo   dei   calcoli   delle
          strutture  portanti,  sia in fondazione che in elevazione,e
          dai disegni dei particoliari esecutivi delle strutture.
 
             Al progetto deve inoltre essere allegata  una  relazione
          sulla fondazione,nella quale dovranno illustrarsi i criteri
          adottati  nella  scelta  del  tipo di fondazione,le ipotesi
          assunte,i  calcoli  svolti  nei  riguardi   del   complesso
          terreno-opera di fondazione.
 
             La  relazione  sulla fondazione deve essere corredata da
          grafici o da documentazione,in quanto necessari.
 
             L'Azienda autonoma delle ferrovie  dello  Stato  non  e'
          tenuta   all'osservanza   delle   disposizioni  di  cui  al
          precedenti commi, sempreche' non trattisi di manufatto  per
          la  cui  realizzazione  e' richiesto il preventivo rilascio
          della licenza edilizia.
 
             Art.  18  (Autorizzazione  per  l'inizio  dei lavori). -
          Fermo  restando  l'obblico  della  licenza  di  costruzione
          prevista  dalla  vigente legge urbanistica, nelle localita'
          sismiche,  ad  eccezione  di  quelle  a  bassa   sismicita'
          all'uopo  indicate  nei decreti di cui al secondo comma del
          precedente art. 3, non si  possono  iniziare  lavori  senza
          preventiva   autorizzazione  scritta  dell'ufficio  tecnico
          della regione o dell'ufficio del genio  civile  secondo  le
          competenze vigenti.
 
             Per  i  manufatti  da  realizzare  da parte dell'Azienda
          autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato  non  e'  richiesta
          l'autorizzazione di cui al precedente comma.
 
             L'autorizzazione   viene   comunicata,subito   dopo   il
          rilascio,al comune per i provvedimenti di sua competenza.
 
             Avverso  il  provvedimento  relativo  alla  domanda   di
          autorizzazione  e'  ammesso  ricorso  al  presidente  della
          giunta regionale o al  provveditore  regionale  alle  opere
          pubbliche,che decidono con provvedimento definitivo.
 
             I     lavori     devono    essere    diretti    da    un
          ingegnere,architetto,geometra  o  perito   edile   iscritto
          nell'albo,nei limiti delle rispettive competenze".
 
           -  Il  R.D.  n.274/1929  approva  il  regolamento  per  la
          professione  di  geometra.  Si  trascrive  il  testo  degli
          articoli 16 e 19 del regolamento:
 
             "Art.   16.  -  L'oggetto  ed  i  limiti  dell'esercizio
          professionale di geometra sono regolati come segue:
               a)   operazioni   topografiche   di   rilevamento    e
          misurazione,di  triangolazioni secondarie a lati rettilinei
          e  di  poligonazione,  di  determinazione  e  verifica   di
          confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
               b)  operazioni  di  tracciamento  di strade poderali e
          consorziali ed inoltre,quando abbiamo  tenue  importanza,di
          strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
               c) misura e devisione di fondi rustici;
               d)  misura  e  divisione  di  aree urbane e di modeste
          costruzioni civili;
               e) stima, di aree e di  fondi  rustici,anche  ai  fini
          fondiari  e  di  espropriazione,stima dei danni prodotti ai
          fondi rustici dalla grandine o dagli incendi,e  valutazione
          di  danni  colonici a culture erbacee, legnose,da frutto,da
          foglia e da bosco.E' fatta eccezione per i casi di notevole
          importanza economica e per quelli che, per la  complessita'
          di   elementi   di   valutazione,richiedono   le   speciali
          cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei  dottori  in
          scienze agrarie;
               f)  stima,  anche  ai  fini  di  mutui  fondiari  e di
          espropriazione, di aree urbane  e  di  modeste  costruzioni
          civili;stima dei danni prodotti dagli incendi;
               g)  stima  di  scorte  morte,operazioni  di consegna e
          riconsegna  dei  beni   rurali   e   relativi   bilanci   e
          liquidazioni;  stima  per  costruzione  ed  eliminazione di
          servitu' rurali;stima delle acque irrigue nei rapporti  dei
          fondi  agrari  serviti.  E'  fatta  eccezione per i casi di
          notevole importanza economica e  per  quelli  che,  per  la
          complessita'  di  elementi  di  valutazione,  richiedano le
          speciali cognizioni scientifiche  e  tecniche  proprie  dei
          dottori in scienze agrarie;
               h)  funzioni  puramente  contabili  ed  amministrative
          nelle piccole e medie aziende agrarie;
               i) curatele di  piccole  e  medie  aziende  agrarie,in
          quanto  non  importino  durata  superiore ad un anno ed una
          vera e propria direzione tecnica; assistenza nei  contratti
          agrari;
               l)  progetto,direzione,sorveglianza  e liquidazione di
          costruzioni rurali  e  di  edifici  per  uso  di  industrie
          agricole,  di  limitata importanza, di struttura ordinaria,
          comprese piccole costruzioni accessorie, in cemento armato,
          che non richiedono particolari operazioni di calcolo e  per
          la   loro   destinazione  non  possono  comunque  implicare
          pericolo per  la  incolumita'  delle  persone;  nonche'  di
          piccole  opere  inerenti  alle aziende agrarie, come strade
          vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione
          e di bonifica, provvista d'acqua per le  stesse  aziende  e
          riparto   delle   spese  per  opere  consorziali  relative,
          esclusa, comunque, la redazione  di  progetti  generali  di
          bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
               m)   progetto,   direzione   e  vigilanza  di  modeste
          costruzioni civili;
               n)   misura,contabilita'    e    liquidazione    delle
          costruzioni civili indicate nella lettera m);
               o)  misura,  contabilita'  e liquidazione di lavori di
          costruzioni rurali sopra specificate;
               p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine  alle
          attribuzioni innanzi menzionate;
               q)   mansioni  di  perito  comunale  per  le  funzioni
          tecniche  ordinarie  nei  comuni  con  popolazione  fino  a
          diecimila  abitanti,  esclusi i progetti di opere pubbliche
          d'importanza o che implichino la risoluzione  di  relevanti
          problemi tecnici".
 
             "Art.   19.  -  La  divisione  di  fondi  rustici  e  le
          attribuzioni         indicate         nelle         lettere
          b),e),g),h),i),l),o),dell'art. 16 sono comuni ai dottori in
          scienze agrarie.
 
             La  funzione  peritale  ed  arbitramentale,  di cui alla
          lettera p) del medesimo articolo, e' comune ai  dottori  in
          scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel
          comma precedente".
 
             - Il testo dell'art.1 delle norme per l'esecuzione delle
          opere  in  conglobamento  cementizio  semplice  od  armato,
          approvate con R.D.  n.2229/1939, e' il seguente;
 
             "Art.  1.  -  Ogni  opera  di  conglomerato   cementizio
          semplice  od  armato,  la  cui  stabilita'  possa  comunque
          interessare  l'incolumita'  delle  persone,   deve   essere
          costruita  in  base  ad un progetto esecutico firmato da un
          ingegnere, ovvero  da un architetto iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive attibuzioni, ai sensi  della  legge
          24  giugno  1923,  n.1395,  e  del R.D. 23 ottobre 1925, n.
          2537, sull'esercizio delle professioni di  ingegnere  e  di
          architetto e delle successive modificazioni.
 
             Dal  progetto  deve  risultare  tutto quanto occorre per
          definire l'opera, sia nei riguardi  della  esecuzione,  sia
          nei  riguardi  della precisa conoscenza delle condizioni di
          sollecitazione.
 
             Per queste opere e' prescritto  l'impiego  esclusivo  di
          cemento,   rispondente   ai   requisiti   di   accettazione
          prescritti dalle norme per i leganti  idraulici  in  vigore
          all'inizio dei lavori".
 
             -  La  legge  n.1086/1971 reca: "Norme per la disciplina
          delle opere di conglomerato cementizio  armato,  normale  e
          precompresso  ed  a  struttura  metallica". Si trascrive il
          testo dei relativi articoli 1 e 2:
 
             "Art. 1 (Disposizioni  generali).  --  Sono  considerate
          opere  in  conglomerato  cementizio  armato  normale quelle
          composte da  un  complesso  di  strutture  in  conglomerato
          cementizio  ed  armature  che  assolvono  ad  una  funzione
          statica.
 
             Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato
          precompresso quelle composte di strutture  in  conglomerato
          cementizio    ed    armature   nelle   quali   si   imprime
          artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale  di
          natura   ed  entita'  tale  da  assicurare  permanentemente
          l'effetto statico voluto.
 
             Sono considerate  opere  a  struttura  metallica  quelle
          nelle  quali  la  statica e' assicurata tutto o in parte da
          elementi strutturali  in acciaio o in altri metalli.
 
             La realizzazione delle opere di cui ai commi  precedenti
          deve avvenire  in  modo  tale  da  assicurare  la  perfetta
          stabilita'  e  sicurezza    delle  strutture  e  da evitare
          qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'.
 
             "Art. 2 (Progettazione,direzione ed  esecuzione).  -  La
          costruzione  delle opere di cui all'art. 1 deve avvenire in
          base ad un progetto esecutivo redatto  da  un  ingegnere  o
          architetto  o  geometra o perito industriale edile iscritti
          nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
 
             L'esecuzione  delle  opere  deve  aver  luogo  sotto  la
          direzione di un ingegnere o architetto o geometra o  perito
          industriale  edile  iscritto  nel relativo albo, nei limiti
          delle rispettive competenze.
 
             Per le opere eseguite per  conto  dello  Stato,  non  e'
          necessaria   l'iscrizione  all'albo  del  progettista,  del
          direttore  dei  lavori  e  del  collaudatore  di   cui   al
          successivo  art.  7. se questi siano ingegneri o architetti
          dello Stato".