Art. 4. 1. L'articolo 8 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Art.8. - Personale del consiglio dell'ordine nazionale e dei consigli degli ordini. - 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento".