Art. 4.
 
   1.  L'articolo  8  della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito
dal seguente:
 
   "Art.8. - Personale del  consiglio  dell'ordine  nazionale  e  dei
consigli  degli  ordini. - 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i
consigli degli ordini provvedono al personale occorrente  e  ad  ogni
altra necessita' per il proprio funzionamento".