Art. 5. 1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: "La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni".
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 10 della legge n. 3/1976, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine). - Il consiglio dell'ordine e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento,di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo;durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio".