Art. 5.
 
   1.  Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 gennaio 1976, n.
3, e' sostituito dal seguente:
 
   "La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita
da  iscritti  all'albo  non  aventi  rapporti  di  lavoro  dipendente
pubblico o privato al momento delle elezioni".
 
          Nota all'art. 5:
 
             -  Il  testo  dell'art.  10 della legge n. 3/1976, cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
 
             "Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine). -  Il
          consiglio  dell'ordine  e' composto di cinque membri se gli
          iscritti non superano i cento,di sette se superano i  cento
          e  non  i  cinquecento, di nove se superano i cinquecento e
          non  i  millecinquecento,  di  quindici   se   superano   i
          millecinquecento.
 
             I  componenti  del  consiglio sono eletti dagli iscritti
          nell'albo riuniti in assemblea tra  gli  iscritti  all'albo
          medesimo;durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
 
             La  maggioranza  dei componenti il consiglio deve essere
          costituita da iscritti  all'albo  non  aventi  rapporti  di
          lavoro  dipendente  pubblico  o  privato  al  momento delle
          elezioni.
 
             Il   consiglio   uscente   rimane   in    carica    fino
          all'insediamento del nuovo consiglio".