Art. 6.
 
   1.  L'articolo  16 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito
dal seguente:
 
   "Art.19. - Assemblea per l'elezione del consiglio. - 1.  La  data,
l'ora  e  il  luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del
consiglio sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti  con
lettera  raccomandata  almeno  venti  giorni prima della scadenza del
consiglio in carica.
 
   2. Ove si rilevi opportuno, puo' disporsi  l'apertura  delle  urne
per piu' giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la
integrita' dell'urna per tutta la durata della votazione.
 
   3.  L'assemblea  e'  valida in prima convocazione quando partecipa
alla  votazione  la  maggioranza  degli  iscritti   ed   in   seconda
convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.
 
   4. Il voto e' personale, diretto e segreto.
 
   5.   Chiusa   la   votazione,  il  presidente,  assistito  da  due
scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
 
   6.  Qualunque  sia  il  numero  di  voti  conseguiti  da   ciascun
candidato,  hanno  la  preferenza  quei  candidati  che  non  abbiano
rapporto di lavoro dipendente pubblico o  privato  al  momento  delle
elezioni, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo
comma dell'articolo 10.
 
   7.  In  caso  di  parita' di voti e' preferito il piu' anziano per
iscrizione all'albo e, fra coloro  che  abbiano  pari  anzianita'  di
iscrizione, il maggiore per eta'.
 
   8.  Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne proclama il
risultato e il presidente dell'ordine ne da' immediata  comunicazione
al  Ministero  di  grazia  e  giustizia  ed  al consiglio dell'ordine
nazionale,  trasmettendo  la  graduatoria  dei  candidati  che  hanno
riportato voti.
 
   9.  Contro  i  risultati  delle elezioni ciascun iscritto all'albo
puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del
terzo comma dell'articolo 54".