Art. 6. 1. L'articolo 16 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Art.19. - Assemblea per l'elezione del consiglio. - 1. La data, l'ora e il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. 2. Ove si rilevi opportuno, puo' disporsi l'apertura delle urne per piu' giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrita' dell'urna per tutta la durata della votazione. 3. L'assemblea e' valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto. 4. Il voto e' personale, diretto e segreto. 5. Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. 6. Qualunque sia il numero di voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza quei candidati che non abbiano rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10. 7. In caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il maggiore per eta'. 8. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne proclama il risultato e il presidente dell'ordine ne da' immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti. 9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 54".