Art. 8.
 
   1.  Il  secondo comma dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1976,
n. 3, e' sostituito dal seguente:
   "La designazione ha luogo entro i  trenta  giorni  antecedenti  la
data di scadenza del consiglio in carica".
 
   2.  Il terzo comma dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1976, n.
3, e' sostituito dal seguente:
   "A ciascun ordine  spetta  un  voto  sino  a  cento  iscritti;  da
centouno  a  cinquecento iscritti, un voto piu' un voto ogni duecento
iscritti  o  frazione  di  duecento   oltre   i   primi   cento;   da
cinquecentouno  iscritti  in poi, tre voti piu' un voto ogni trecento
iscritti o frazione di trecento oltre i primi cinquecento"
 
          Nota all'art. 8:
 
             - Il testo dell'art. 27 della legge n. 3/1976,cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
 
             "Art. 27 (Elezione del consiglio dell'ordine nazionale).
          - Per la designazione dei membri del consiglio  dell'ordine
          nazionale,il consiglio di ogni ordine provinciale elegge un
          candidato  che puo' essere anche scelto fra gli iscritti di
          altri ordini provinciali della categoria.   La elezione  e'
          adottata  a maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso
          di parita'  di  voti  e'  preferito  il  piu'  anziano  per
          iscrizione  e,  tra coloro che abbiano uguale anzianita' di
          iscrizione, il piu' anziano per eta'.
 
             La  designazione  ha  luogo  entro   i   trenta   giorni
          antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica.
 
             A ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti;da
          centouno  a  cinquecento iscritti,un voto piu' un voto ogni
          duecento iscritti o frazione  di  duecento  oltre  i  primi
          cento;da  cinquecentouno  iscritti  in poi,tre voti piu' un
          voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre  i
          primi cinquecento.
 
             In  caso  di parita' di voti si applica la dispozione di
          cui al primo comma.
 
             Ogni ordine comunica il risultato della votazione ed una
          commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia
          e composta di  cinque  professionisti  che,  verificati  il
          rispetto  dei  termini  e  la  regolarita' delle operazioni
          elettorali,  accerta   il   risultato   complessivo   della
          votazione  e  ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del
          Ministero".