Art. 9.
 
   1.  Il primo comma dell'articolo 30 della legge 7 gennaio 1976, n.
3, e' sostituito dal seguente:
   "L'albo dei dottori agronomi  e  forestali  e'  distinto  in  piu'
sezioni  riguardanti  i  diversi  diplomi di laurea. Esso contiene il
cognome, il nome, la data e il  luogo  di  nascita,  la  residenza  e
l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo
in base al quale questa e' avvenuta, oltre alla annotazione a margine
dello  stato  giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici.
Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianita' di  iscrizione  e
porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione".
 
          Nota all'art. 9:
 
             -  Il  testo  dell'art.  30 della legge n. 3/1976, cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
 
             "Art. 30 (Contenuto dell'albo e suoi effetti). -  L'albo
          dei  dottori  agronomi  e  forestali  e'  distinto  in piu'
          sezioni riguardanti  i  diversi  diplomi  di  laurea.  Esso
          contiene  il cognome,il nome,la data e il luogo di nascita,
          la residenza e l'indirizzo degli iscritti,nonche'  la  data
          di  iscrizione  e  il  titolo  in  base  al quale questa e'
          avvenuta,  oltre  all'annotazione  a  margine  dello  stato
          giuridico  degli  iscritti  che  siano dipendenti pubblici.
          Esso viene compilato  secondo  l'ordine  di  anzianita'  di
          iscrizione  e  porta  un  indice  alfabetico  che ripete il
          numero di iscrizione.
 
             L'anzianita' e' determinata  dalla  data  di  iscrizione
          nell'albo".