Art. 9. 1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: "L'albo dei dottori agronomi e forestali e' distinto in piu' sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa e' avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione".
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 30 della legge n. 3/1976, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 30 (Contenuto dell'albo e suoi effetti). - L'albo dei dottori agronomi e forestali e' distinto in piu' sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome,il nome,la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti,nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa e' avvenuta, oltre all'annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo".