La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art.1. 
                  Ambito soggettivo d'applicazione 
 
  1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti
degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato  e  di  ogni
altro   soggetto   che,    nel    medesimo    territorio,    eserciti
professionalmenteattivita' di prestito e  finanziamento  o,  in  ogni
caso, una o piu' delle attivita' indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11
e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n.  89/646/CEE
del 15 dicembre 1989.