Art. 11. Norme finali 1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente. 2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonche' il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI