Art. 11. 
                            Norme finali 
 
  1. Le disposizioni della presente legge  sono  derogabili  solo  in
senso piu' favorevole al cliente. 
  2. Le deliberazioni del CICR  e  le  istruzioni  applicative  della
Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonche' il decreto  del
Ministro del tesoro di cui all'articolo 3,  comma  2,  devono  essere
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR  devono
essere adottate  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Nel  medesimo  termine  deve
essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo
3, comma  2.  Entro  i  trenta  giorni  successivi  all'adozione  dei
suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni
applicative. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo  2,  commi  1,  2,  4  e  6,
all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4  e
5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo  10  acquistano  efficacia
trascorsi centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI