Art. 2. 
                             Pubblicita' 
 
  1. Gli enti e i soggetti  di  cui  all'articolo  1  devono  rendere
pubblici in ciascun locale aperto al pubblico: 
    a)  i  tassi  di  interesse  effettivamente  praticati   per   le
operazioni di credito e di  raccolta  indicate  nell'elenco  allegato
alla presente legge e per quelle eventuali che, pur avendo  natura  e
requisiti delle predette operazioni, siano  diversamente  configurate
dagli enti e dai soggetti di cui all'articolo 1  deliberatamente  con
scopi elusivi; dovranno essere  indicati  il  tasso  massimo  per  le
operazioni  attive  e  quello  minimo   per   le   passive   distinti
eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonche',
per le operazioni attive, la misura  degli  interessi  di  mora;  per
l'emissione di  titoli  andranno  indicati  il  rendimento  effettivo
nonche' i parametri predeterminati in base ai quali  tale  rendimento
puo' eventualmente variare; 
    b) le altre condizioni praticate per le operazioni di  credito  e
di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli
interessi a debito e a credito dei clienti; 
    c) il prezzo e  le  altre  condizioni  praticati  per  i  servizi
indicati nell'elenco allegato alla presente legge; 
    d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela. 
  2. Per quanto riguarda i titoli di Stato, il  Ministro  del  tesoro
fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri  e  i  parametri  per  la
determinazione delle eventuali commissioni  che  gli  enti  creditizi
pongono a  carico  della  clientela  in  occasione  del  collocamento
nonche' per la trasparente determinazione dei relativi rendimenti; il
Ministro del tesoro stabilisce altresi'  gli  ulteriori  obblighi  di
pubblicita', trasparenza e propaganda per il pubblico  che  incombano
agli  enti  creditizi  nell'attivita'  di  collocamento   di   titoli
pubblici. 
  3. L'obbligo di pubblicita' di cui  al  comma  1  non  puo'  essere
soddisfatto mediante rinvio agli usi. 
  4. La pubblicita' deve essere attuata con l'esposizione nei  locali
aperti al pubblico del testo della presente legge nonche'  di  avvisi
sintetici datati e la diffusione in detti locali di fogli informativi
analitici e datati da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi
e i fogli informativi devono essere datati e costantemente aggiornati
con le modifiche apportate ai tassi, ai  prezzi,  alle  condizioni  e
alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli informativi
deve essere conservata per cinque  anni  agli  atti  presso  la  sede
legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1. 
  5. Le informazioni rese pubbliche da  ciascuno  degli  enti  e  dei
soggetti di cui all'articolo 1 devono  avere  identico  contenuto  in
tutto il territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico
a norma dell'articolo 1336 del codice civile. 
  6. Le informazioni di cui al comma  1,  lettere  a)  e  c),  devono
essere parimenti indicate negli annunci pubblicitari e nelle  offerte
effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti e i soggetti di  cui
all'articolo 1 rendono nota la disponibilita'  rispettivamente  delle
operazioni e dei servizi. 
  7. Conformemente alle deliberazioni del Comitato  interministeriale
per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia:  impartisce
istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle  modalita'  delle
pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo  dei  tassi
d'interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono  sul
contenuto  economico  dei  rapporti;  individua  altre  operazioni  e
servizi  che  si  renda  opportuno  assoggettare  agli  obblighi   di
pubblicita' di cui al presente articolo.