Art. 3. 
                         Forma dei contratti 
 
  1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono  essere
redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere  consegnato  ai
clienti. 
  2. La forma scritta non e' obbligatoria per i contratti riguardanti
la prestazione dei servizi che formano oggetto della  pubblicita'  di
cui all'articolo 2, sempreche' il loro  prezzo  unitario  non  ecceda
l'importo massimo stabilito con decreto del  Ministro  del  tesoro  e
comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000. 
  3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia  puo'  dettare,
per motivate ragioni tecniche, particolari modalita' per la forma dei
contratti  relativi  a  determinate  categorie  di  operazioni  e  di
servizi.