Art. 4. 
                       Contenuto dei contratti 
 
  1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e  ogni  altro
prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti  di  credito,
gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 
  2. L'eventuale possibilita' di  variare  in  senso  sfavorevole  al
cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e  condizione  deve
essere  espressamente  indicata  nel  contratto  con   una   clausola
approvata specificamente dal cliente. 
  3. Le clausole contrattuali di rinvio agli  usi  sono  nulle  e  si
considerano non apposte. 
  4. Le clausole  che  prevedono  tassi,  prezzi  e  condizioni  piu'
sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.