Art. 5. 
                     Integrazione dei contratti 
 
  1. Nelle ipotesi di  nullita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,
nonche' nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano: 
    a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei  buoni  ordinari
del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente  indicati
dal Ministro  del  tesoro,  emessi  nei  dodici  mesi  precedenti  la
conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e
per quelle passive; 
    b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici  nel  corso  della
durata del rapporto per le corrispondenti categorie di  operazioni  e
servizi; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.