Art. 6. 
               Modifica delle condizioni contrattuali 
 
  1. I tassi di interesse, i prezzi e le  altre  condizioni  previsti
nei contratti di durata possono essere variati in  senso  sfavorevole
al cliente, purche' ne sia data  al  medesimo  comunicazione  scritta
presso l'ultimo domicilio notificato. 
  2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della
struttura dei tassi, la  comunicazione  di  cui  al  comma  1  potra'
avvenire in modo impersonale tramite inserzione  di  appositi  avvisi
nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo'  prevedere
diverse modalita' di comunicazione per le variazioni riguardanti  de-
terminate categorie di operazioni e servizi ove cio' sia giustificato
da motivate ragioni tecniche. 
  4.  Le  variazioni  contrattuali  per  le  quali  non  siano  state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. 
  5.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione
scritta il  cliente  ha  diritto  di  recedere  dal  contratto  senza
penalita' e di  ottenere,  in  sede  di  liquidazione  del  rapporto,
l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove  siano
ammesse forme  di  comunicazione  impersonali,  il  termine  suddetto
decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.