Art. 8. 
               Comunicazioni periodiche alla clientela 
 
  1.  Nei  contratti  di  durata  gli  enti  e  i  soggetti  di   cui
all'articolo 1 sono tenuti a fornire per iscritto  al  cliente,  alla
scadenza del contratto e  comunque  almeno  una  volta  all'anno  con
comunicazione spedita o consegnata entro  trenta  giorni  dalla  fine
dell'anno solare, una completa e chiara  informazione  sui  tassi  di
interesse applicati nel corso del rapporto,  sulla  decorrenza  delle
valute, sulla capitalizzazione degli interessi e  sulle  ritenute  di
legge su di essi  operate,  sulle  altre  somme  a  qualsiasi  titolo
addebitate o accreditate al cliente, nonche' su ogni altro evento  ed
elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del
rapporto nel periodo di riferimento. 
  2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha  diritto
di ricevere estratti conto con periodicita' semestrale, trimestrale o
mensile. 
  3. In mancanza di opposizione scritta da  parte  del  cliente,  gli
estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta  giorni  dal
ricevimento degli stessi. 
  4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo  termine,  e
comunque  non  oltre  sessanta  giorni,  copia  della  documentazione
inerente a singole operazioni poste in essere a  partire  dal  quinto
anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente,
con facolta' per gli enti e i  soggetti  di  cui  all'articolo  1  di
ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute. 
  5. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia  puo'  dettare,
per  motivate  ragioni  tecniche,  particolari   modalita'   per   le
comunicazioni di cui al comma 1.