Art. 9. 
                           S a n z i o n i 
 
  1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti,
i curatori, i  liquidatori  e  i  commissari  che  non  osservano  le
disposizioni in materia di pubblicita' di  cui  all'articolo  2  sono
puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni  a  lire  dieci
milioni. Gli enti e i  soggetti  di  cui  all'articolo  1  rispondono
civilmente in solido e sono obbligati ad  esercitare  il  diritto  di
rivalsa verso i responsabili.  Si  osservano  le  disposizioni  degli
articoli 89 e 90 del regio  decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938,  n.  141,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. In caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta della Banca
d'Italia, puo' disporre  la  sospensione  dell'attivita'  di  sedi  e
filiali. 
  3. Entro il  termine  di  trenta  giorni  il  testo  integrale  del
provvedimento del Ministro del tesoro  di  cui  all'articolo  90  del
citato  regio  decreto-legge  n.  375  del  1936,   convertito,   con
modificazioni, dalla citata legge  n.  141  del  1938,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' altresi pubblicato, a cura  e  spese
dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due quotidiani,  di  cui
uno economico, a diffusione nazionale. In caso  di  inadempienza,  la
pubblicazione e' disposta dalla Banca d'Italia ed al trasgressore  si
applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui al  comma  1,
la sanzione pecuniaria di lire cinque milioni oltre al rimborso delle
spese per la pubblicazione. 
  4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le
disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981,  n.
689. 
  5. Al fine di  verificare  il  rispetto  delle  disposizioni  della
presente legge, la Banca  d'Italia  puo'  acquisire  informazioni  ed
eseguire ispezioni presso i soggetti di cui  all'articolo  1,  ovvero
richiedere che  tali  verifiche  siano  effettuate  dalle  competenti
autorita' di controllo o di vigilanza.