Art. 10. 
                     (Piani faunistico-venatori) 
  1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale e' soggetto a
pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per  quanto  attiene
alle specie carnivore, alla conservazione delle  effettive  capacita'
riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto
riguarda le altre specie, al conseguimento della densita' ottimale  e
alla sua conservazione mediante  la  riqualificazione  delle  risorse
ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 
  2. Le regioni e le province, con le modalita'  ai  commi  7  e  10,
realizzano  la  pianificazione  di  cui  al  comma  1   mediante   la
destinazione differenziata del territorio. 
  3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione e'  destinato
per una quota dal 20  al  30  per  cento  a  protezione  della  fauna
selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi  di  ciascuna
regione, che costituisce una zona  faunistica  a  se'  stante  ed  e'
destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per  cento.  In
dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque  vietata
l'attivita'  venatoria  anche  per   effetto   di   altri   leggi   o
disposizioni. 
  4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche  i
territori di cui al comma 8, lettera a), b)  e  c).  Si  intende  per
protezione il divieto di  abbattimento  e  cattura  a  fini  venatori
accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna,
la riproduzione, la cura della prole. 
  5.  Il  territorio  agro-silvo-pastorale  regionale   puo'   essere
destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia
riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e  a
centri privati di  riproduzione  della  fauna  selvatica  allo  stato
naturale. 
  6.  Sul  rimanente  territorio  agro-silvo-pastorale   le   regioni
promuovono forme di gestione programmata  della  caccia,  secondo  le
modalita' stabilite dall'articolo 14. 
  7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-
pastorale le province predispongono,  articolandoli  per  comprensori
omogenei,  piani  faunistico-venatori.  Le   province   predispongono
altresi'  piani  di  miglioramento  ambientale  tesi  a  favorire  la
riproduzione naturale di fauna selvatica nonche' piani di  immissione
di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti  in
soprannumero nei parchi nazionali e  regionali  ed  in  altri  ambiti
faunistici, salvo  accertamento  delle  compatibilita'  genetiche  da
parte dell'Istituto nazionale per la fauna  selvatica  e  sentite  le
organizzazioni professionali agricole presenti nel  Comitato  tecnico
faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali. 
  8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: 
   a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla  riproduzione
ed alla sosta della fauna selvatica; 
   b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione
della fauna selvatica allo  stato  naturale  ed  alla  cattura  della
stessa per l'immissione sul territorio in tempi  e  condizioni  utili
all'ambientamento fino alla  ricostituzione  e  alla  stabilizzazione
della densita' faunistica ottimale per il territorio; 
   c) i centri pubblici di riproduzione della  fauna  selvatica  allo
stato  naturale,  ai  fini  di   ricostituzione   delle   popolazioni
autoctone; 
   d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo  stato
naturale,  organizzati  in  forma  di   azienda   agricola   singola,
consortile o cooperativa, ove e' vietato  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria  ed  e'  consentito  il  prelievo   di   animali   allevati
appartenenti a specie cacciabili da parte del  titolare  dell'impresa
agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente in-
dicate; 
   e) le zone e i periodi per  l'addestramento,  l'allenamento  e  le
gare di cani anche su fauna selvatica naturale o  con  l'abbattimento
di fauna di allevamento appartenente  a  specie  cacciabili,  la  cui
gestione puo' essere affidata ad associazioni  venatorie  e  cinofile
ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati; 
   f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore  dei
conduttori dei  fondi  rustici  per  i  danni  arrecati  dalla  fauna
selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate  su  fondi
vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c); 
   g) i criteri della corresponsione degli incentivi  in  favore  dei
proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati,  che
si impegnino alla tutela ed al ripristino degli  habitat  naturali  e
all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui  alle  lettere
a) e b); 
   h) l'identificazione  delle  zone  in  cui  sono  collocabili  gli
appostamenti fissi. 
  9. Ogni zona dovra' essere indicata da tabelle perimetrali,  esenti
da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte  a
cura dell'ente, associazione o privato che si preposto  o  incaricato
della gestione della singola zona. 
  10.  Le  regioni  attuano  la  pianificazione  faunistico-venatoria
mediante il coordinamento dei piani provinciali di  cui  al  comma  7
secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
garantisce la omogeneita' e la  congruenza  a  norma  del  comma  11,
nonche' con l'esercizio di poteri sostitutivi  nel  caso  di  mancato
adempimento da parte delle province dopo dodici mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  11. Entro quattro mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette
al  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste   e   al   Ministro
dell'ambiente il primo  documento  orientativo  circa  i  criteri  di
omogeneita'  e  congruenza   che   orienteranno   la   pianificazione
faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle  regioni
con proprie osservazioni i criteri  della  programmazione,  che  deve
essere  basata  anche  sulla  conoscenza  delle   risorse   e   della
consistenza  faunistica,  da  conseguirsi  anche  mediante  modalita'
omogenee di rilevazione e di censimento. 
  12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per
la individuazione dei territori da  destinare  alla  costituzione  di
aziende faunistico-venatorie, di aziende  agri-turistico-venatorie  e
di centri privati di riproduzione della fauna  selvatica  allo  stato
naturale. 
  13. La deliberazione che  determina  il  perimetro  delle  zone  da
vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere
notificata ai  proprietari  o  conduttori  dei  fondi  interessati  e
pubblicata  mediante  affissione   all'albo   pretorio   dei   comuni
territorialmente interessati. 
  14.  Qualora  nei  successivi  sessanta   giorni   sia   presentata
opposizione motivata, in carta semplice ed esente da  oneri  fiscali,
da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il
40 per cento della superficie complessiva che si  intende  vincolare,
la zona non puo' essere istituita. 
  15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso  in
cui non sia stata presentata formale opposizione. 
  16. Le regioni, in via eccezionale,  ed  in  vista  di  particolari
necessita' ambientali, possono disporre la costituzione  coattiva  di
oasi di protezione e di zone  di  ripopolamento  e  cattura,  nonche'
l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7. 
  17. Nelle zone non vincolate per  la  opposizione  manifestata  dai
proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in  ogni  caso,
precluso l'esercizio dell'attivita'  venatoria.  Le  regioni  possono
destinare  le  suddette  aree  ad   altro   uso   nell'ambito   della
pianificazione faunistico-venatoria.