Art. 11. 
                    (Zona faunistica delle Alpi) 
  1. Agli effetti della presente  legge  il  territorio  delle  Alpi,
individuabile nella consistente presenza della tipica flora  e  fauna
alpina, e' considerato zona faunistica a se' stante. 
  2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali  di  cui  al
comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali  della  presente
legge e degli accordi internazionali, norme particolari  al  fine  di
proteggere  la  caratteristica  fauna  e   disciplinare   l'attivita'
venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali. 
  3. Al fine di ripristinare l'integrita' del  biotopo  animale,  nei
territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna  alpina  e'
consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 
  4. Le regioni  nei  cui  territori  sono  compresi  quelli  alpini,
d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome
di Trento e di Bolzano, determinano i confini della  zona  faunistica
delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.