Art. 18. 
        (Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria) 
  1.  Ai  fini  dell'esercizio  venatorio  e'  consentito   abbattere
esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e  per
i periodi sottoindicati: 
   a) specie cacciabili dalla  terza  domenica  di  settembre  al  31
dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia  turtur),
merlo (Turdus merula); passero  (Passer  italiae);  passera  mattugia
(Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola
(Alauda  arvensis);  colino  della  Virginia  (Colinus  virginianus);
starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda
(Alectoris barbara); lepre  comune  (Lepus  europaeus);  lepre  sarda
(Lepus  capensis);  coniglio   selvatico   (Oryctolagus   cuniculus);
minilepre (Silvilagus floridamus); 
   b) specie cacciabili dalla  terza  domenica  di  settembre  al  31
gennaio: storno (Sturnus volgaris); cesena  (Turdus  pilaris);  tordo
bottaccio  (Turdus  philomelos);  tordo  sassello  (Turdus  iliacus);
fagiano (Phasianus colchicus); germano  reale  (Anas  platyrhynchos);
folaga  (Fulica  atra);  gallinella  d'acqua  (Gallinula  chloropus);
alzavola  (Anas  crecca);  canapiglia  (Anas  strepera);  porciglione
(Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole); codone  (Anas  acuta);
marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas  clypeata);  moriglione
(Aythya ferina); moretta  (Aythya  fuligula);  beccaccino  (Gallinago
gallinago); colombaccio (Columba  palumbus);  frullino  (Lymnocryptes
minimus);  fringuello   (Fringilla   coelebs);   peppola   (Fringilla
montifringilla);   combattente   (Philomachus   pugnax);    beccaccia
(Scolopax  rusticola);  taccola  (Corvus  monedula);  corvo   (Corvus
frugilegus); cornacchia nera (Corvus  corone);  pavoncella  (Vanellus
vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia  grigia  (Corvus
corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza  (Pica  pica);
volpe (Vulpes vulpes); 
   c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice  bianca
(Lagopus mutus); fagiano di  monte  (Tetrao  tetrix);  francolino  di
monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino
(Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo  (Cervus
elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon),  con  esclusione
della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); 
   d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre
al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa). 
  2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per deter-
minate specie in relazione alle situazioni ambientali  delle  diverse
realta' territoriali. Le  regioni  autorizzano  le  modifiche  previo
parere dell'Istituto nazionale per  la  fauna  selvatica.  I  termini
devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31  gennaio
dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al  comma
1.  L'autorizzazione  regionale  e'  condizionata   alla   preventiva
predisposizione di  adeguati  piani  faunistico-venatori.  La  stessa
disciplina  si  applica  anche  per  la  caccia  di  selezione  degli
ungulati, sulla base di piani  di  abbattimento  selettivi  approvati
dalle regioni; la caccia  di  selezione  agli  ungulati  puo'  essere
autorizzata  a  far  tempo  dal  1o  agosto  nel  rispetto  dell'arco
temporale di cui al comma 1. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa  con
il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti  i  nuovi  elenchi  delle
specie di  cui  al  comma  1,  entro  sessanta  giorni  dall'avvenuta
approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore  delle  convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  d'intesa  con  il
Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili  in
conformita' alle vigenti direttive  comunitarie  e  alle  convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto  della  consistenza  delle
singole specie sul territorio. 
  4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e
il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto  di
quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con  l'indicazione  del  numero
massimo di capi  da  abbattere  in  ciascuna  giornata  di  attivita'
venatoria. 
  5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non  puo'  essere
superiore a tre. Le ragioni possono consentirne la libera  scelta  al
cacciatore, escludendo i giorni di martedi'  e  venerdi',  nei  quali
l'esercizio dell'attivita' venatoria e' in ogni caso sospeso. 
  6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni  di  martedi'  e
venerdi', le regioni,  sentito  l'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in
deroga al comma 5, regolarmentare diversamente l'esercizio  venatorio
da  appostamento  alla  fauna  selvatica   migratoria   nei   periodi
intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre. 
  7. La caccia e' consentita da un'ora prima  del  sorgere  del  sole
fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e'  consentita
fino ad un'ora dopo il tramonto. 
  8. Non e' consentita la posta  alla  beccaccia  ne'  la  caccia  da
appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.