Art. 21.
(Divieti)
1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e
privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad
attivita' sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali
regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione
nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi
naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la
propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della
predetta legge entro il 1 gennaio 1995, provvedendo nel frattempo
all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge
medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna
selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che,
secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni
favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato
ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile
dell'autorita' militare, o dove esistano beni monumentali, purche'
dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il
divieto:
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre
pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di
cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o
a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di
comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le
strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo
di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone
ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di
qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio
venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di
armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare,
a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore
negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da
aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine
operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di
neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le
disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua
artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su
terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed
uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi
previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi
di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in
tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore suc-
cessive alla competente amministrazione provinciale;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti
dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia
agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati
ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento
meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza
amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria
della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli da
pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse,
indicanti il divieto d caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare
esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive,
trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare
impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o
impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da
uccellaggione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a
partire dal 1o gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o
morti, nonche' loro parti o prodotti derivati facilmente
riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non
appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas
platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna
(alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus
colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica
nazionale non proveniente da allevamenti);
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro
fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge
o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica,
ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto
delle modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica
lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle
regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le
rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine e' vietato cacciare
lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa
marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni
provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da
tasse.
3. La caccia e' vietata su tutti i valichi montani interessati
dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille
metri dagli stessi.
Nota all'art. 21:
- Il testo dell'art. 22 della legge n. 349/1991 (Legge
quadro sulle aree protette), entrata in vigore il 28
dicembre 1991, e' il seguente:
"Art. 22 (Norme quadro). - 1. Costituiscono principi
fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette
regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunita'
montane e dei comuni al procedimento di istituzione
dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle
funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art.
14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione
si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della stessa legge n.
142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un
documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale
dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione
provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da
perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione
dell'area protetta sul territorio;
b) la pubblicita' degli atti relativi all'istituzione
dell'area protetta e alla definizione del piano per il
parco di cui all'art. 25;
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla
gestione dell'area protetta;
d) l'adozione, secondo criteri stabiliti, con legge
regionale in conformita' ai principi di cui all'art. 11, di
regolamenti delle aree protette;
e) la possibilita' di affidare la gestione alle
comunioni familiari montane, anche associate fra loro,
qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte
compresa fra i beni agro-silvo- pastorali costituenti
patrimonio delle comunita' stesse.
2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma
economico-sociale la partecipazione degli enti locali
all'istituzione e alla gestione delle aree protette e la
pubblicita' degli atti relativi all'istituzione dell'area
protetta e alla definizione del piano per il parco.
3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e
riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani
e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e
di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del
territorio e per attivita' compatibili con la speciale
destinazione dell'area.
4. Le aree protette regionali che insistono sul
territorio di piu' regioni sono istituite dalle regioni
interessate, previa intesa tra le stesse, e gestito secondo
criteri unitari per l'intera area delimitata.
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel
territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale
statale.
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
regionali l'attivita' venatoria e' vietata, salvo eventuali
prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per
ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed
abbattimenti devono avvenire in conformita' al regolamento
del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali
per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e
sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono
essere attuati dal personale da esso dipendente o da
persone da esso autorizzate".