Art. 21. 
                              (Divieti) 
  1. E' vietato a chiunque: 
   a) l'esercizio venatorio  nei  giardini,  nei  parchi  pubblici  e
privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni  adibiti  ad
attivita' sportive; 
   b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali
regionali e nelle riserve naturali  conformemente  alla  legislazione
nazionale in  materia  di  parchi  e  riserve  naturali.  Nei  parchi
naturali regionali costituiti anteriormente alla data di  entrata  in
vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le  regioni  adeguano  la
propria legislazione al disposto dell'articolo  22,  comma  6,  della
predetta legge entro il 1 gennaio  1995,  provvedendo  nel  frattempo
all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai
fini  dell'applicazione  dell'articolo  32,  comma  3,  della   legge
medesima; 
   c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone  di
ripopolamento  e  cattura,  nei  centri  di  riproduzione  di   fauna
selvatica, nelle  foreste  demaniali  ad  eccezione  di  quelle  che,
secondo le disposizioni regionali, sentito  il  parere  dell'Istituto
nazionale  per  la  fauna  selvatica,   non   presentino   condizioni
favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 
   d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello  Stato
ed  ove  il  divieto   sia   richiesto   a   giudizio   insindacabile
dell'autorita' militare, o dove esistano  beni  monumentali,  purche'
dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti  il
divieto: 
   e)  l'esercizio  venatorio  nelle  aie  e  nelle  corti  o   altre
pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese  nel  raggio  di
cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o
a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie  di
comunicazione ferroviaria e da  strade  carrozzabili,  eccettuate  le
strade poderali ed interpoderali; 
   f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile  da  caccia  con  canna  ad  anima  liscia,  o   da   distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e  stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di  vie  di  comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle  poderali  ed
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di  trasporto  a
sospensione; di stabbi, stazzi,  recinti  ed  altre  aree  delimitate
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame  nel  periodo
di utilizzazione agro-silvo-pastorale; 
   g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone
ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo  di  veicoli  di
qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio
venatorio dalla presente legge e  dalle  disposizioni  regionali,  di
armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; 
   h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero  utilizzare,
a scopo venatorio, scafandri  o  tute  impermeabili  da  sommozzatore
negli specchi o corsi d'acqua; 
   i) cacciare sparando da  veicoli  a  motore  o  da  natanti  o  da
aeromobili; 
   l) cacciare  a  distanza  inferiore  a  cento  metri  da  macchine
operatrici agricole in funzione; 
   m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior  parte  di
neve,  salvo  che  nella  zona  faunistica  delle  Alpi,  secondo  le
disposizioni emanate dalle regioni interessate; 
   n) cacciare negli stagni, nelle paludi  e  negli  specchi  d'acqua
artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio  e  su
terreni allagati da piene di fiume; 
   o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di  mammiferi  ed
uccelli  appartenenti  alla  fauna  selvatica,  salvo  che  nei  casi
previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle  zone  di  ripopolamento  e
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e  nelle  oasi
di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in
tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore suc-
cessive alla competente amministrazione provinciale; 
   p)  usare  richiami  vivi,  al  di   fuori   dei   casi   previsti
dall'articolo 5; 
   q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia
agli acquatici; 
   r) usare a fini di  richiamo  uccelli  vivi  accecati  o  mutilati
ovvero  legati  per  le  ali  e  richiami  acustici  a  funzionamento
meccanico,  elettromagnetico  o   elettromeccanico,   con   o   senza
amplificazione del suono; 
   s) cacciare negli specchi  d'acqua  ove  si  esercita  l'industria
della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali  delle  valli  da
pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse,
indicanti il divieto d caccia; 
   t)  commerciare  fauna  selvatica   morta   non   proveniente   da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; 
   u) usare munizione spezzata  nella  caccia  agli  ungulati;  usare
esche  o  bocconi  avvelenati,  vischio  o  altre  sostanze  adesive,
trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni  similari;  fare
impiego di civette; usare armi da  sparo  munite  di  silenziatore  o
impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; 
   v) vendere a privati  e  detenere  da  parte  di  questi  reti  da
uccellaggione; 
   z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; 
   aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su  uccelli  a
partire  dal  1o  gennaio   1994,   fatto   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 10, comma 8, lettera e); 
   bb) vendere, detenere  per  vendere,  acquistare  uccelli  vivi  o
morti,  nonche'   loro   parti   o   prodotti   derivati   facilmente
riconoscibili,   appartenenti   alla   fauna   selvatica,   che   non
appartengano   alle   seguenti   specie:    germano    reale    (anas
platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice  di  Sardegna
(alectoris  barbara);  starna  (perdix  perdix);  fagiano  (phasianus
colchicus); colombaccio (columba palumbus); 
   cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica
nazionale non proveniente da allevamenti); 
   dd) rimuovere, danneggiare o comunque  rendere  inidonee  al  loro
fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente  legge
o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale; 
   ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di  fauna  selvatica,
ad eccezione dei capi utilizzati  come  richiami  vivi  nel  rispetto
delle modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica
lecitamente abbattuta, la cui detenzione  viene  regolamentata  dalle
regioni anche con le norme sulla tassidermia; 
   ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. 
  2.  Se  le  regioni  non  provvedono  entro  il  termine   previsto
dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le
rotte di migrazione dell'avifauna,  il  Ministro  dell'agricoltura  e
delle  foreste  assegna  alle  regioni  stesse  novanta  giorni   per
provvedere. Decorso inutilmente  tale  termine  e'  vietato  cacciare
lungo le suddette rotte a  meno  di  cinquecento  metri  dalla  costa
marina  del  continente  e  delle  due  isole  maggiori;  le  regioni
provvedono a delimitare tali aree  con  apposite  tabelle  esenti  da
tasse. 
  3. La caccia e' vietata su  tutti  i  valichi  montani  interessati
dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una  distanza  di  mille
metri dagli stessi. 
 
          Nota all'art. 21:
            -  Il  testo  dell'art. 22 della legge n. 349/1991 (Legge
          quadro sulle  aree  protette),  entrata  in  vigore  il  28
          dicembre 1991, e' il seguente:
            "Art.  22  (Norme  quadro).  -  1. Costituiscono principi
          fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette
          regionali:
              a) la partecipazione delle  province,  delle  comunita'
          montane   e  dei  comuni  al  procedimento  di  istituzione
          dell'area  protetta,  fatta  salva   l'attribuzione   delle
          funzioni  amministrative  alle province, ai sensi dell'art.
          14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.  Tale  partecipazione
          si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della stessa legge n.
          142  del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un
          documento di indirizzo  relativo  all'analisi  territoriale
          dell'area  da  destinare  a protezione, alla perimetrazione
          provvisoria,   all'individuazione   degli   obiettivi    da
          perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione
          dell'area protetta sul territorio;
              b)  la  pubblicita' degli atti relativi all'istituzione
          dell'area protetta e alla  definizione  del  piano  per  il
          parco di cui all'art.  25;
              c) la partecipazione degli enti locali interessati alla
          gestione dell'area protetta;
              d)  l'adozione,  secondo  criteri  stabiliti, con legge
          regionale in conformita' ai principi di cui all'art. 11, di
          regolamenti delle aree protette;
              e)  la  possibilita'  di  affidare  la  gestione   alle
          comunioni  familiari  montane,  anche  associate  fra loro,
          qualora l'area naturale protetta sia in tutto  o  in  parte
          compresa  fra  i  beni  agro-silvo-  pastorali  costituenti
          patrimonio delle comunita' stesse.
            2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni  a
          statuto  speciale e per le province autonome di Trento e di
          Bolzano, costituiscono  principi  fondamentali  di  riforma
          economico-sociale   la  partecipazione  degli  enti  locali
          all'istituzione e alla gestione delle aree  protette  e  la
          pubblicita'  degli  atti relativi all'istituzione dell'area
          protetta e alla definizione del piano per il parco.
            3. Le regioni istituiscono parchi  naturali  regionali  e
          riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani
          e  i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e
          di enti pubblici, al fine  di  un  utilizzo  razionale  del
          territorio  e  per  attivita'  compatibili  con la speciale
          destinazione dell'area.
            4.  Le  aree  protette  regionali   che   insistono   sul
          territorio  di  piu'  regioni  sono istituite dalle regioni
          interessate, previa intesa tra le stesse, e gestito secondo
          criteri unitari per l'intera area delimitata.
            5. Non si possono istituire aree protette  regionali  nel
          territorio  di un parco nazionale o di una riserva naturale
          statale.
            6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
          regionali l'attivita' venatoria e' vietata, salvo eventuali
          prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per
          ricomporre   squilibri   ecologici.   Detti   prelievi   ed
          abbattimenti  devono avvenire in conformita' al regolamento
          del parco o, qualora non esista, alle  direttive  regionali
          per   iniziativa  e  sotto  la  diretta  responsabilita'  e
          sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e  devono
          essere  attuati  dal  personale  da  esso  dipendente  o da
          persone da esso autorizzate".