Art. 23. 
                  (Tasse di concessione regionale) 
  1. Le regioni, per conseguire  i  mezzi  finanziari  necessari  per
realizzare i  fini  previsti  dalla  presente  legge  e  dalle  leggi
regionali in materia, sono autorizzate  ad  istituire  una  tassa  di
concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio
1970,  n.  281,  e  successive   modificazioni,   per   il   rilascio
dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22. 
  2. La tassa di cui al comma 1 e' soggetta al rinnovo annuale e puo'
essere fissata in  misura  non  inferiore  al  50  per  cento  e  non
superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero  26,
sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.  Essa
non  e'  dovuta  qualora  durante  l'anno  il   cacciatore   eserciti
l'attivita' venatoria esclusivamente all'estero. 
  3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso  di
caccia la  tassa  regionale  deve  essere  rimborsata.  La  tassa  di
concessione  regionale  viene  rimborsata  anche  al  cacciatore  che
rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa
di rinnovo non e' dovuta qualora non si eserciti  la  caccia  durante
l'anno. 
  4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono  utilizzati  anche
per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di  progetti  di
valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari
o  conduttori  di  fondi,  che,  nell'ambito   della   programmazione
regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione  di  strutture  per
l'allevamento di fauna selvatica nonche' dei riproduttori nel periodo
autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della
fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata  e  di  lotta
guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative  non
pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione  agri-turistica  di
percorsi per l'accesso alla natura e alla  conoscenza  scientifica  e
culturale della fauna ospite; la manutenzione e  pulizia  dei  boschi
anche al fine di prevenire incendi. 
  5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di  riproduzione  della
fauna selvatica allo stato naturale, le azienda  faunistico-venatorie
e  le  aziende  agri-turistico-venatorie  sono   soggetti   a   tasse
regionali. 
 
          Note all.art. 23
            -  Il  testo  dell'art.  3  della   legge   n.   281/1970
          (Provvedimenti  finanziari per l'attuazione delle regioni a
          statuto ordinario), cosi' come sostituito dall'art. 4 della
          legge 14 giugno 1990, n. 158, poi  modificato  dall'art.  4
          del   D.L.   31  ottobre  1990,  n.  310,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e'  il
          seguente:
            "Art.  3  (Tasse  sulle  concessioni  regionali). - 1. Le
          tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti  e
          provvedimenti,  adottati dalle regioni nell'esercizio delle
          loro funzioni o  dagli  enti  locali  nell'esercizio  delle
          funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli
          117   e  118  della  Costituzione,  indicati  nell'apposita
          tariffa  approvata  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, avente valore di legge ordinaria.
            2.  La  tariffa  di cui al comma 1 deve essere coordinata
          con  le  vigenti  tariffe  delle  tasse  sulle  concessioni
          governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
              a)  gli  atti  e  provvedimenti  ai  quali, ai sensi di
          quanto disposto al comma 1, si  applicano  le  tasse  sulle
          concessioni regionali;
              b)  i  termini  entro  i  quali  il  tributo relativo a
          ciascun  atto  o   provvedimento   soggetto   deve   essere
          corrisposto;
              c)  l'ammontare  del  tributo dovuto per ciascun atto o
          provvedimento ad esso soggetto. Nel caso  di  provvedimenti
          od   atti   gia'   soggeti  a  tassa  di  concessione,  sia
          governativa  che  regionale  o  comunale,  l'ammontare  del
          tributo  sara'  pari  a  quello  dovuto prima della data di
          entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o
          atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale  di
          ammontare  diverso  in  ciascuna  regione,  l'ammontare del
          tributo da indicare nella nuova tariffa sara'  pari  al  90
          per  cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunue
          non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
              d)  eventuali   norme,   che   disciplinano   in   modo
          particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
            3.  Lo  stesso  decreto  delegato  deve contenere le voci
          delle tariffe delle tase sulle  concessioni  governative  e
          comunali  che, per esigenze di coordinamento, devono essere
          abrogate con decorrenza dalla data  di  entrata  in  vigore
          della tariffa regionale contestualmente approvata.
            4.  Con  la  medesima  procedura e con l'osservanza degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi,  entro  due   anni
          dall'entrata  in  vigore  della  tariffa di cui al comma 1,
          possono essere emanati decreti  delegati  modificati  della
          tariffa stessa.
            5.  Con  legge  regionale  possono  essere disposti, ogni
          anno, aumenti della tariffa anche con riferimento  solo  ad
          alcune   voci,   con   effetto  dal  1   gennaio  dell'anno
          successivo, in misura non superiore al 20 per  cento  degli
          importi  determinati  per  il periodo precedente, ovvero in
          misura non eccedente la maggiore percentuale di  incremento
          disposta   dallo  Stato  per  le  tasse  sulle  concessioni
          governative.
            6.   All'accertamento,   alla   liquidazione   ed    alla
          riscossione   delle   tasse   sulle  concessioni  regionali
          provvedono direttamente le regioni.
            7. L'atto o il provvedimento,  per  il  quale  sia  stata
          corrisposta  la  tassa  di  concessione  regionale,  non e'
          soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto
          o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di  fuori  del
          territorio della regione che lo ha adottato.
            8.  Le  tasse sulle concessioni regionali, per quanto non
          disposto dalla presente legge e dalla  tariffa  di  cui  al
          comma  1,  sono  disciplinate  dalle  leggi dello Stato che
          regolano le tasse sulle concessioni governative.
            9.  La  tariffa  di cui al comma 1 e' emanata con decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro delle
          finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'art.
          12 della legge 23 agosto 1988, n.  400, ed entra in  vigore
          il 1  gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione".
            -  Il  n.  26,  sottonumero  I), della tariffa annessa al
          D.P.R.  n.     641/1972  (Disciplina  delle   tasse   sulle
          concessioni  governative),  cosi' come da ultimo sostituito
          dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1990,  n.  405,  e'  il
          seguente:
                                                             "TARIFFA
          ___________________________________________________________
           1 Numero d'ordine          2 Indicazione degli atti
                                         soggetti a tassa
           3 Ammontare della tassa     4 Modo di pagamento
           5 Note
          ___________________________________________________________
           1  26
           2    I) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia
          qualunque sia il numero dei colpi (15)
           5    La  licenza  di  porto  d'armi  e'  personale  ed  e'
          rilasciata   in   conformita'   delle   leggi  di  pubblica
          sicurezza; essa ha la durata di sei anni
           2  Tassa di rilascio, di rinnovo e annuale......
           3  200.000
           4  ordinario
           5    La  tassa  annuale  non  e'  dovuta  qualora  non  si
          usufruisca della licenza durante l'anno"