Art. 24. 
               (Fondo presso il Ministero del tesoro) 
  1. A decorrere dall'anno 1992 presso il  Ministero  del  tesoro  e'
istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata da una  addizionale
di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I),  della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e successive modificazioni. 
  2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il 31 marzo  di
ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto  con  i
Ministri delle  finanze  e  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  nel
seguente modo: 
   a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento  dei  compiti
istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; 
   b) 1 per cento per il pagamento  della  quota  di  adesione  dello
Stato italiano al  Consiglio  internazionale  della  caccia  e  della
conservazione della selvaggina; 
   c)  95  per  cento  fra  le   associazioni   venatorie   nazionali
riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza
associativa. 
  3. L'addizionale di cui al presente articolo non  e'  computata  ai
fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2. 
  4. L'attribuzione della dotazione prevista  dal  presente  articolo
alle  associazioni  venatorie  nazionali  riconosciute  non  comporta
l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla  legge  21
marzo 1958, n. 259. 
 
          Nota all.art. 24:
            - Per il n. 26, sottonumero I), della triffa  annessa  al
          D.P.R. n.  6141/1972 si veda in nota all'art. 23.