Art. 25. 
           (Fondo di garanzia per le vittime della caccia) 
 
  1. E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un
Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei
danni a terzi causati  dall'esercizio  dell'attivita'  venatoria  nei
seguenti casi: 
  a) l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei danni non sia
identificato; 
  b) l'esercente l'attivita' venatoria  responsabile  dei  danni  non
risulti coperto  dall'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile
verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8. 
  2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il  risarcimento
e' dovuto per i soli danni alla persona  che  abbiano  comportato  la
morte od un'invalidita' permanente superiore al 20 per cento, con  il
limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12,
comma 8.  Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1  il
risarcimento e' dovuto per i danni  alla  persona,  con  il  medesimo
limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonche'  per  i
danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire  un  milione  e
per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il  limite  massimo
di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di  invalidita'
permanente, la qualifica di vivente a  carico  e  la  percentuale  di
reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei  viventi
a carico  sono  determinate  in  base  alle  norme  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
  3. Le modalita' di gestione da parte dell'Istituto nazionale  delle
assicurazioni dal Fondo di garanzia per le vittime della caccia  sono
stabilite con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato. 
  4.  Le  imprese  esercenti   l'assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita' civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a
versare  annualmente  all'Istituto  nazionale  delle   assicurazioni,
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della  caccia,
un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi  incassati
per  la  predetta  assicurazione.  La  misura   del   contributo   e'
determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per  cento  dei
predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita'  di
versamento del contributo.  Nel  primo  anno  di  applicazione  della
presente legge il contributo predetto e' stabilito nella misura dello
0,5 per cento dei premi  del  ramo  responsabilita'  civile  generale
risultanti dall'ultimo bilancio approvato,  da  conguagliarsi  l'anno
successivo sulla base dell'aliquota che sara' stabilita dal  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai  premi
dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8. 
  5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma  del
Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in  via  di
transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma  1,
ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per
il recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi  interessi  e
spese. 
 
          Nota all.art. 25
            -  Il  D.P.R.  n.  1124/1965 approva il testo unico delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali.