Art. 25. (Fondo di garanzia per le vittime della caccia) 1. E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attivita' venatoria nei seguenti casi: a) l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei danni non sia identificato; b) l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8. 2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento e' dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidita' permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidita' permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 3. Le modalita' di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni dal Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo e' determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto e' stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilita' civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sara' stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8. 5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi interessi e spese.
Nota all.art. 25 - Il D.P.R. n. 1124/1965 approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.