Art. 26. 
(Risarcimento  dei   danni   prodotti   dalla   fauna   selvatica   e
                      dall'attivita' venatoria) 
  1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla
produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a
pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella  protetta,  e
dall'attivita' venatoria, e' costituito a cura  di  ogni  regione  un
fondo  destinato  alla  prevenzione  e  ai  risarcimenti,  al   quale
affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23. 
  2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare  il
funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa
gestione  un  comitato  in  cui  siano  presenti  rappresentanti   di
strutture provinciali  delle  organizzazioni  professionali  agricole
maggiormente rappresentative a  livello  nazionale  e  rappresentanti
delle  associazioni  venatorie  nazionali  riconosciute  maggiormente
rappresentative. 
  3. Il proprietario o il conduttore del fondo e' tenuto a denunciare
tempestivamente i danni al comitato di cui al comma  2,  che  procede
entro  trenta  giorni  alle   relative   verifiche   anche   mediante
sopralluogo e ispezioni e  nei  centottanta  giorni  successivi  alla
liquidazione. 
  4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il
procedimento deve concludersi  e'  direttamente  disposto  con  norma
regionale.