Art. 28. 
      (Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria) 
  1.  I  soggetti  preposti  alla  vigilanza   venatoria   ai   sensi
dell'articolo 27 possono chiedere  a  qualsiasi  persona  trovata  in
possesso di armi o  arnesi  atti  alla  caccia,  in  esercizio  o  in
attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di  fucile
per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo  12,  comma  12,
del contrassegno della polizza di assicurazione nonche'  della  fauna
selvatica abbattuta o catturata. 
  2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti  che
esercitano funzioni di polizia  giudiziaria  procedono  al  sequestro
delle armi,  della  fauna  selvatica  e  dei  mezzi  di  caccia,  con
esclusione del cane e dei  richiami  vivi  autorizzati.  In  caso  di
condanna per le ipotesi di cui al  medesimo  articolo  30,  comma  1,
lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i  suddetti  mezzi  sono  in
ogni caso confiscati. 
  3. Quando  e'  sequestrata  fauna  selvatica,  viva  o  morta,  gli
ufficiali  o  agenti  la  consegnano  all'ente  pubblico   localmente
preposto alla disciplina dell'attivita' venatoria il quale, nel  caso
di fauna viva, provvede  a  liberarla  in  localita'  adatta  ovvero,
qualora non risulti liberabile, a  consegnarla  ad  un  organismo  in
grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva
reintroduzione nel suo ambiente  naturale;  in  caso  di  fauna  viva
sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione  e'
effettuata sul posto dagli agenti  accertatori.  Nel  caso  di  fauna
morta, l'ente pubblico provvede alla sua  vendita  tenendo  la  somma
ricavata a disposizione della persona cui e' contestata  l'infrazione
ove si accerti successivamente che l'illecito non  sussiste;  se,  al
contrario,  l'illecito  sussiste,  l'importo  relativo  deve   essere
versato su un conto corrente intestato alla regione. 
  4. Della consegna o della  liberazione  di  cui  al  comma  3,  gli
ufficiali o agenti danno atto in  apposito  verbale  nel  quale  sono
descritte le specie e le condizioni degli  esemplari  sequestrati,  e
quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. 
  5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni  di  polizia
giudiziaria,  i  quali  accertino,  anche  a  seguito  di   denuncia,
violazioni  delle  disposizioni  sull'attivita'  venatoria,  redigono
verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono  essere
specificate  tutte  le  circostanze  del   fatto   e   le   eventuali
osservazioni del contravventore, e li  trasmettono  all'ente  da  cui
dipendono ed all'autorita' competente  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti. 
  6. Gli agenti venatori dipendenti degli  enti  locali  che  abbiano
prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre  1972,
n. 772, e successive  modifiche  e  integrazioni,  non  sono  ammessi
all'esercizio di funzioni  di  pubblica  sicurezza,  fatto  salvo  il
divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge. 
 
          Nota all'art. 28:
            - La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento
          della obiezione di coscienza".