Art. 36 
                     (Disposizioni transitorie) 
  1. Le aziende faunistico-venatorie  autorizzate  dalle  regioni  ai
sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre  1977,  n.  968,  fino
alla naturale scadenza della concessione sono  regolate  in  base  al
provvedimento di concessione. 
  2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono  trasformare
le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1  in  aziende  agri-
turistico-venatorie. 
  3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite  ovvero,
se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore
a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia
all'ente competente. 
  4. In sede di prima  attuazione,  il  Ministro  dell'agricoltura  e
delle foreste definisce l'indice di densita' venatoria minima di  cui
all'articolo 14, commi 3 e  4,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  5. Entro due mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono
fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti  partecipanti
al procedimento di programmazione  ai  sensi  della  presente  legge,
degli atti di rispettiva competenza, secondo modalita' che consentano
la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-
1995. 
  6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed  alle
norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno  dalla
data di entrata in vigore della stessa. 
  7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome,  entro  il
medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria  legislazione
ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge  nei  limiti
della Costituzione e dei rispettivi statuti. 
 
          Nota all'art. 36:
            -  Il  testo  dell'art.  36 della legge n. 968/1977 e' il
          seguente:  "Art. 36 (Disposizioni transitorie sulle riserve
          di caccia - Aziende faunistico-venatorie). - Le concessioni
          in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla
          loro scadenza e per un solo rinnovo  della  concessione  e,
          comunque,  per  non oltre tre anni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.
            Sono fatte  salve  le  riserve  di  rappresentanza  della
          Presidenza della Repubblica.
            Scaduto  il  triennio  di cui al primo comma, le regioni,
          sentito l'istituto di biologia  della  selvaggina,  possono
          autorizzare  l'istituzione  e  la trasformazione in azienda
          faunistico-venatorie delle riserve di  rilevante  interesse
          naturalistico  e  faunistico,  con  particolare riferimento
          alla  tipica  fauna  alpina  (stambecco,  camoscio,   gallo
          forcello,  gallo  cedrone,  pernice  bianca,  lepre bianca,
          francolino di monte e coturnice),  alla  grossa  selvaggina
          europea  (cervo,  capriolo,  daino,  muflone)  e alla fauna
          acquatica in specie nelle zone umide e vallive,  sempre  in
          numero   e  per  superfici  complessive  limitati,  purche'
          presentino strutture ed ambiente adeguati.
            Le  aziende  faunistico-venatorie  hanno  come  scopo  il
          mantenimento, l'organizzazione  e  il  miglioramento  degli
          ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna
          selvatica.
            Le  regioni  coordinano  ed  approvano i piani annuali di
          ripopolamento   e   di   abbattimento   della    selvaggina
          compatibili  con le finalita' naturalistiche e faunistiche,
          ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-
          venatorie".