Art. 6. 
                            (Tassidermia) 
  1. Le regioni, sulla base  di  apposito  regolamento,  disciplinano
l'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e  la  detenzione  o  il
possesso di preparazioni tassidermiche e trofei. 
  2.  I  tassidermisti  autorizzati  devono  segnalare  all'autorita'
competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie
protette o comunque non cacciabili ovvero  le  richieste  relative  a
spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi  diversi  da  quelli
previsti nel calendario venatorio  per  la  caccia  della  specie  in
questione. 
  3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2  comporta  la
revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attivita'  di  tassidermista,
oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente  esemplari
di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori
dei periodi fissati nel calendario venatorio. 
  4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno  dalla  data
di entrata in vigore della presente  legge,  un  regolamento  atto  a
disciplinare l'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione di  cui  al
comma 1.