Art. 7. 
             (Istituto nazionale per la fauna selvatica) 
  1.  L'Istituto  nazionale  di  biologia  della  selvaggina  di  cui
all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge  assume  la  denominazione  di
Istituto nazionale per la  fauna  selvatica  (INFS)  ed  opera  quale
organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le
regioni e le province. 
  2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con  sede  centrale
in Ozzano dell'Emilia (Bologna), e' sottoposto alla  vigilanza  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri,  di  intesa  con  le  regioni,  definisce  nelle  norme
regolamentari  dell'Istituto  nazionale  per   la   fauna   selvatica
l'istituzione di unita' operative tecniche consultive decentrate  che
forniscono alle regioni supporto per  la  predisposizione  dei  piani
regionali. 
  3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica  ha  il  compito  di
censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di
studiarne  lo  stato,  l'evoluzione  ed  i  rapporti  con  le   altre
componenti  ambientali,   di   elaborare   progetti   di   intervento
ricostitutivo o migliorativo sia delle comunita'  animali  sia  degli
ambienti al fine della  riqualificazione  faunistica  del  territorio
nazionale, di effettuare e di coordinare l'attivita' di inanellamento
a scopo scientifico sull'intero territorio italiano,  di  collaborare
con gli organismi stranieri ed in particolare con  quelli  dei  Paesi
della  Comunita'  economica  europea  aventi   analoghi   compiti   e
finalita', di collaborare con le universita' e gli altri organismi di
ricerca  nazionali,  di  controllare  e   valutare   gli   interventi
faunistici operati  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,  di
esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo  Stato,  dalle
regioni e dalle province autonome. 
  4.  Presso  l'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica   sono
istituiti una scuola  di  specializzazione  post-universitaria  sulla
biologia  e  la  conservazione  della  fauna  selvatica  e  corsi  di
preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica  per
tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente  legge  una  commissione  istituita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un  rappresentante
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da  un  rappresentante
del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del  Ministro  della
sanita' e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di  biologia
della selvaggina in carica alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta  organica
dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente  articolo  e  li
sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri,  che  li  approva
con proprio decreto. 
  5. Per  l'attuazione  dei  propri  fini  istituzionali,  l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attivita'
di cui all'articolo 4. 
  6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica e'  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato  nei  giudizi  attivi  e
passivi avanti  l'autorita'  giudiziaria,  i  collegi  arbitrali,  le
giurisdizioni amministrative e speciali. 
 
          Nota all'art. 7:
            - Il testo dell'art. 35 della legge n. 968/1977 (Principi
          generali e disposizioni per la protezioni e la tutela della
          fauna e la disciplina della caccia) e' il seguente:
            "Art.   35   (Istituto   nazionale   di   biologia  della
          selvaggina). - Il laboratorio di  zoologia  applicata  alla
          caccia,  con  sede in Bologna, dall'entrata in vigore della
          presente  legge  assume  la  denominazione   di   "Istituto
          nazionale di biologia della selvaggina".
            All'Istituto nazionale ddi biologia della selvaggina, con
          sede  in  Bologna, continuano ad applicarsi le norme di cui
          all'art. 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
            L'Istituto di cui ai precedenti commi e' rappresentato  e
          difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato nei giudizi
          attivi e passsivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali".