Art. 8. 
          (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale) 
  1.  Presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste   e'
istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale  (CTFVN)
composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura
e  delle  foreste,  da  tre  rappresentanti  nominati  dal   Ministro
dell'ambiente, da tre rappresentanti  delle  regioni  nominati  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle
province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal  direttore
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un  rappresentante
per  ogni  associazione  venatoria  nazionale  riconosciuta,  da  tre
rappresentanti   delle    organizzazioni    professionali    agricole
maggiormente  rappresentative  a  livello   nazionale,   da   quattro
rappresentanti delle associazioni di protezione  ambientale  presenti
nel  Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  da   un   rappresentante
dell'Unione  zoologica  italiana,  da  un  rappresentante   dell'Ente
nazionale  per  la  cinofilia  italiana,  da  un  rappresentante  del
Consiglio internazionale della caccia  e  della  conservazione  della
selvaggina,  da  un  rappresentante  dell'Ente   nazionale   per   la
protezione degli  animali,  da  un  rappresentante  del  Club  alpino
italiano. 
  2.  Il   Comitato   tecnico   faunistico-venatorio   nazionale   e'
costituito, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di
cui al comma 1 ed e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle
foreste o da un suo delegato. 
  3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico  consultivo
per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge. 
  4.  Il  Comitato  tecnico  faunistico-venatorio   nazionale   viene
rinnovato ogni cinque anni.