Art. 9. 
                      (Funzioni amministrative) 
  1.  Le   regioni   esercitano   le   funzioni   amministrative   di
programmazione  e  di  coordinamento  ai  fini  della  pianificazione
faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i  compiti  di
orientamento, di controllo  e  sostitutivi  previsti  dalla  presente
legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano  le  funzioni
amministrative in materia di  caccia  e  di  protezione  della  fauna
secondo quanto previsto dalla  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  che
esercitano nel rispetto della presente legge. 
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome  esercitano
le  funzioni  amministrative  in  materia  di  caccia  in  base  alle
competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. 
 
          Nota all'art. 9:
            -  Per  il titolo della legge n. 142/1990 si vede in nota
          all'art. 1.