Art. 2.
  1. L'ente provvede al soddisfacimento  immediato,  e  comunque  non
oltre  due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
delle passivita' risultanti dal debito contratto con il Ministero del
tesoro, nonche' dal debito contratto con il Banco di Napoli, mediante
alienazione della parte di  patrimonio  fondiario  necessaria  a  tal
fine,  con  l'osservanza della procedure previste dal regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  suc-
cessive modificazioni.