Art. 2. 1. L'ente provvede al soddisfacimento immediato, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle passivita' risultanti dal debito contratto con il Ministero del tesoro, nonche' dal debito contratto con il Banco di Napoli, mediante alienazione della parte di patrimonio fondiario necessaria a tal fine, con l'osservanza della procedure previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e suc- cessive modificazioni.