Art. 3.
  1. La scuola elementare, la scuola media  e  l'istituto  magistrale
attivi  presso  l'ente  sono  trasformati  in scuole statali del tipo
corrispondente. Ad essi  si  applica  la  normativa  vigente  per  le
corrispondenti scuole dello Stato.
  2.  La  direzione dell'ente e' affidata ad un direttore didattico o
ad un preside delle scuole di I e II grado annesse.
  3.  Con  ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, sono impartite disposizioni
circa il funzionamento delle scuole di cui al presente articolo.