Art. 3. 1. La scuola elementare, la scuola media e l'istituto magistrale attivi presso l'ente sono trasformati in scuole statali del tipo corrispondente. Ad essi si applica la normativa vigente per le corrispondenti scuole dello Stato. 2. La direzione dell'ente e' affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole di I e II grado annesse. 3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono impartite disposizioni circa il funzionamento delle scuole di cui al presente articolo.