Art. 4.
  1. Il personale docente e non docente, il quale risulti, alla  data
di  entrata in vigore della presente legge, in servizio presso l'ente
o le scuole annesse da almeno due anni scolastici,  e'  trasferito  a
domanda,  da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato a  decorrere
dall'inizio  dell'anno  scolastico  successivo a quello in corso alla
predetta data.
  2. Il personale docente trasferito e' immesso nei ruoli statali  su
cattedra  corrispondente  al  titolo di abilitazione all'insegnamento
posseduto, se richiesto;  in  mancanza  esso  conserva  la  posizione
rivestita  alle dipendenze dell'ente di provenienza ed e' immesso nei
ruoli   statali   all'atto   del   conseguimento   della   prescritta
abilitazione all'insegnamento.
  3. Il personale non docente trasferito e' immesso nei ruoli statali
corrispondenti alla qualifica posseduta.
  4.  Il  personale docente e non docente di cui al presente articolo
rimane assegnato all'ente e alle scuole annesse al fine di assicurare
continuita' all'attivita' dell'ente.
  5. Ai fini del trattamento giuridico  ed  economico,  al  personale
docente  e  non  docente  di  cui  al presente articolo il periodo di
servizio prestato presso l'ente o le scuole annesse  e'  riconosciuto
in  conformita'  alle  norme  vigenti  per  il  servizio non di ruolo
prestato dal personale docente e non docente di  ruolo  delle  scuole
statali.
  6.  Il servizio prestato dal personale docente e non docente di cui
al presente  articolo  presso  l'ente,  anteriormente  alla  data  di
entrata  in  vigore  della presente legge, e' considerato a tutti gli
effetti servizio non di ruolo prestato allo Stato ed e' valutato  nei
limiti  e  con  le  modalita' previste per il servizio statale non di
ruolo.