Art. 4. 1. Il personale docente e non docente, il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso l'ente o le scuole annesse da almeno due anni scolastici, e' trasferito a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data. 2. Il personale docente trasferito e' immesso nei ruoli statali su cattedra corrispondente al titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto, se richiesto; in mancanza esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'ente di provenienza ed e' immesso nei ruoli statali all'atto del conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento. 3. Il personale non docente trasferito e' immesso nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta. 4. Il personale docente e non docente di cui al presente articolo rimane assegnato all'ente e alle scuole annesse al fine di assicurare continuita' all'attivita' dell'ente. 5. Ai fini del trattamento giuridico ed economico, al personale docente e non docente di cui al presente articolo il periodo di servizio prestato presso l'ente o le scuole annesse e' riconosciuto in conformita' alle norme vigenti per il servizio non di ruolo prestato dal personale docente e non docente di ruolo delle scuole statali. 6. Il servizio prestato dal personale docente e non docente di cui al presente articolo presso l'ente, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' considerato a tutti gli effetti servizio non di ruolo prestato allo Stato ed e' valutato nei limiti e con le modalita' previste per il servizio statale non di ruolo.