Art. 5.
  1. Sono abrogati l'articolo 28 del regio decreto 23 dicembre  1929,
n.  2392,  e  la  nota  alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 1›
ottobre 1931, n. 1312.
 
          Note all'art. 5:
             - Il R.D. n. 2392/1929 concerne il  riordinamento  degli
          istituti   pubblici   di  educazione  femminile.  Il  testo
          dell'art. 28, che ha stabilito la non applicabilita',  agli
          educandati  riuniti di Napoli, di una serie di disposizioni
          in materia di personale, era il seguente:
             "Art. 28. - Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25
          del presente capo non  si  applicano  ai  reali  educandati
          riuniti  di  Napoli, per i quali valgono le disposizioni di
          cui al seguente capo".
             - La nota alla tabella n. 1 annessa al R.D. n. 1312/1931
          (per il titolo si  veda  in  nota  all'art.  1)  era  cosi'
          formulata:  "  N.B.  -  I  reali educandati di Napoli hanno
          titolo di reale educandato, ma  ordinamento  particolare  a
          norma  dell'art.  28 del regio decreto 23 dicembre 1929, n.
          2392".