Art. 5. 1. Sono abrogati l'articolo 28 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e la nota alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312.
Note all'art. 5: - Il R.D. n. 2392/1929 concerne il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile. Il testo dell'art. 28, che ha stabilito la non applicabilita', agli educandati riuniti di Napoli, di una serie di disposizioni in materia di personale, era il seguente: "Art. 28. - Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del presente capo non si applicano ai reali educandati riuniti di Napoli, per i quali valgono le disposizioni di cui al seguente capo". - La nota alla tabella n. 1 annessa al R.D. n. 1312/1931 (per il titolo si veda in nota all'art. 1) era cosi' formulata: " N.B. - I reali educandati di Napoli hanno titolo di reale educandato, ma ordinamento particolare a norma dell'art. 28 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392".