Art. 6.
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato  in  lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si
provvede negli anni 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1992-1994,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1992,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
"Istituzione  dei  centri  di  assistenza  fiscale  per  i lavoratori
dipendenti e pensionati".
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MISASI,   Ministro  della  pubblica
                                  istruzione
  Visto, il Guardasigilli: MARTELLI