Art. 2. 
  1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge e' emanato,
entro tre mesi dalla data della sua entrata in  vigore,  con  decreto
del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto  1988,  n.  400.  Il
regolamento, in particolare, detta norme: 
    a) per l'accertamento  dell'avvenuto  impiego  dei  volontari  in
operazioni di soccorso od esercitazioni; 
    b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per  dare
diritto alla retribuzione o all'indennita'; 
    c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro; 
    d) sulle modalita' e i termini  per  le  richieste  di  rimborso,
nonche' per la liquidazione delle indennita' spettanti ai  lavoratori
autonomi,  da  determinarsi  in  misura   pari   alla   media   delle
retribuzioni  spettanti  ai   lavoratori   dipendenti   del   settore
industria. 
 
          Nota all'art. 2:
            - Il testo dell'art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "4.
          I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed   i   regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".